Art. 2. 
                      Accertamento dell'imposta 
  1. Ultimate le operazioni di  condizionamento,  il  fabbricante  ha
l'obbligo di introdurre il prodotto finito in apposito magazzino e di
prenderlo giornalmente in carico, distintamente per volume nominale e
gradazioni dichiarate delle varie specie di imballaggi e contenitori,
su apposito registro annuale, preventivamente  vidimato  dall'ufficio
tecnico di finanza  competente  per  territorio,  dove  debbono  pure
essere  riportati,  con  le  medesime  distinzioni,  i   quantitativi
estratti giornalmente, secondo le varie destinazioni fiscali, nonche'
i quantitativi andati perduti. 
  2.  L'imposta  diventa  esigibile  all'atto   dell'estrazione   dal
magazzino di cui al comma 1 per l'immissione in consumo e deve essere
corrisposta sul prodotto complessivamente estratto  in  ciascun  mese
solare entro il giorno 10 del mese  successivo;  non  si  considerano
avverati i presupposti per l'esigibilita' dell'imposta sulle  perdite
derivanti da rotture di imballaggi e  contenitori  inferiori  o  pari
allo 0,30 per cento del quantitativo estratto dal magazzino nel  mese
medesimo; le perdite superiori alla suddetta percentuale vengono con-
siderate, per la parte eccedente, come immissione in consumo. 
  3. L'accertamento del quantitativo di prodotto  finito  immesso  in
magazzino e di quello sul quale l'imposta e'  divenuta  esigibile  e'
effettuato mensilmente dall'ufficio tecnico di finanza competente per
territorio, sulla base di apposita dichiarazione da  presentarsi  dal
fabbricante entro il giorno 10 del mese successivo a  quello  cui  la
dichiarazione si riferisce; alla dichiarazione deve  essere  allegata
la  documentazione  comprovante  l'avvenuto  pagamento  dell'imposta,
anche sulle perdite eccedenti la percentuale di cui al comma 2, od il
differimento della stessa, secondo le norme vigenti  in  materia;  in
caso di variazione dell'aliquota nel corso del mese, l'imposta  viene
liquidata in base alle aliquote vigenti  al  momento  dell'estrazione
dal magazzino delle singole partite di prodotto finito. 
  4. L'ufficio tecnico di finanza  provvede  al  riscontro  contabile
della dichiarazione presentata ed a riportarne  i  dati  su  apposito
registro a rigoroso rendiconto, nonche' all'emissione  di  avvisi  di
pagamento per le somme eventualmente dovute in piu'. 
  5. Per le fabbriche che abbiano potenzialita' di produzione mensile
non superiore a due ettolitri resta ferma la facolta' per il Ministro
delle finanze, prevista dall'art. 11 del decreto del  Ministro  delle
finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
20 agosto 1924, di autorizzare la stipulazione di una convenzione  di
abbonamento, valevole per un anno. 
  6. L'importo della cauzione di  cui  all'art.  9  del  decreto  del
Ministro delle finanze di cui al comma  5  deve  essere  commisurato,
anziche' alla massima produzione di  mosto,  a  quella  del  prodotto
finito ottenuto in due mesi. 
 
          Nota all'art. 2:
             - Il testo degli articoli 9 e 11 del D.M. 8 luglio  1924
          (Approvazione  dell'unito testo unico delle disposizioni di
          carattere    legislativo    concernenti    l'imposta     di
          fabbricazione   della  birra),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e' il seguente:
             "Art.  9.  -  Il  pagamento  dell'imposta deve essere di
          regola  effettuato  all'atto  della   presentazione   della
          dichiarazione  di lavoro, mediante versamento diretto nella
          sezione di tesoreria o mediante cartolina vaglia  intestata
          al   tesoriere   e  sulla  base  della  quantita'  e  della
          gradazione della birra indicate nella stessa dichiarazione.
             E' pero' consentito,  ai  fabbricanti  che  ne  facciano
          domanda,   di   eseguire  il  pagamento  dopo  ottenuto  il
          prodotto,  a  condizione  che  sia  prestata  cauzione,  in
          numerario o in titoli di rendita, per una somma equivalente
          al  presunto ammontare dell'imposta sul prodotto ottenibile
          in  due  mesi  di  piu'  intensa  lavorazione,  come  sara'
          stabilito dall'ufficio di finanza".
             "Art.  11.  -  Per  le  fabbriche,  le quali non abbiano
          potenzialita'  di  produzione  mensile  superiore   a   due
          ettolitri,  e'  in  facolta' del Ministro per le finanze di
          autorizzare la stipulazione di convenzione  di  abbonamento
          valevole per un anno.
             In   questo   caso   la  corresponsione  del  canone  di
          abbonamento puo' essere effettuata in due o piu' rate, alle
          scadenze da stabilirsi nella convenzione".