Art. 2. Accertamento dell'imposta 1. Ultimate le operazioni di condizionamento, il fabbricante ha l'obbligo di introdurre il prodotto finito in apposito magazzino e di prenderlo giornalmente in carico, distintamente per volume nominale e gradazioni dichiarate delle varie specie di imballaggi e contenitori, su apposito registro annuale, preventivamente vidimato dall'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, dove debbono pure essere riportati, con le medesime distinzioni, i quantitativi estratti giornalmente, secondo le varie destinazioni fiscali, nonche' i quantitativi andati perduti. 2. L'imposta diventa esigibile all'atto dell'estrazione dal magazzino di cui al comma 1 per l'immissione in consumo e deve essere corrisposta sul prodotto complessivamente estratto in ciascun mese solare entro il giorno 10 del mese successivo; non si considerano avverati i presupposti per l'esigibilita' dell'imposta sulle perdite derivanti da rotture di imballaggi e contenitori inferiori o pari allo 0,30 per cento del quantitativo estratto dal magazzino nel mese medesimo; le perdite superiori alla suddetta percentuale vengono con- siderate, per la parte eccedente, come immissione in consumo. 3. L'accertamento del quantitativo di prodotto finito immesso in magazzino e di quello sul quale l'imposta e' divenuta esigibile e' effettuato mensilmente dall'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, sulla base di apposita dichiarazione da presentarsi dal fabbricante entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce; alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta, anche sulle perdite eccedenti la percentuale di cui al comma 2, od il differimento della stessa, secondo le norme vigenti in materia; in caso di variazione dell'aliquota nel corso del mese, l'imposta viene liquidata in base alle aliquote vigenti al momento dell'estrazione dal magazzino delle singole partite di prodotto finito. 4. L'ufficio tecnico di finanza provvede al riscontro contabile della dichiarazione presentata ed a riportarne i dati su apposito registro a rigoroso rendiconto, nonche' all'emissione di avvisi di pagamento per le somme eventualmente dovute in piu'. 5. Per le fabbriche che abbiano potenzialita' di produzione mensile non superiore a due ettolitri resta ferma la facolta' per il Ministro delle finanze, prevista dall'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, di autorizzare la stipulazione di una convenzione di abbonamento, valevole per un anno. 6. L'importo della cauzione di cui all'art. 9 del decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 5 deve essere commisurato, anziche' alla massima produzione di mosto, a quella del prodotto finito ottenuto in due mesi.
Nota all'art. 2: - Il testo degli articoli 9 e 11 del D.M. 8 luglio 1924 (Approvazione dell'unito testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione della birra), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e' il seguente: "Art. 9. - Il pagamento dell'imposta deve essere di regola effettuato all'atto della presentazione della dichiarazione di lavoro, mediante versamento diretto nella sezione di tesoreria o mediante cartolina vaglia intestata al tesoriere e sulla base della quantita' e della gradazione della birra indicate nella stessa dichiarazione. E' pero' consentito, ai fabbricanti che ne facciano domanda, di eseguire il pagamento dopo ottenuto il prodotto, a condizione che sia prestata cauzione, in numerario o in titoli di rendita, per una somma equivalente al presunto ammontare dell'imposta sul prodotto ottenibile in due mesi di piu' intensa lavorazione, come sara' stabilito dall'ufficio di finanza". "Art. 11. - Per le fabbriche, le quali non abbiano potenzialita' di produzione mensile superiore a due ettolitri, e' in facolta' del Ministro per le finanze di autorizzare la stipulazione di convenzione di abbonamento valevole per un anno. In questo caso la corresponsione del canone di abbonamento puo' essere effettuata in due o piu' rate, alle scadenze da stabilirsi nella convenzione".