Art. 4. Condizionamento della birra in opifici diversi da quelli di produzione 1. Il condizionamento della birra puo' essere effettuato in fabbriche diverse da quella di produzione; in tal caso il trasferimento del prodotto sfuso viene effettuato in cauzione dell'imposta che sarebbe stata dovuta sul prodotto considerato finito, per un volume convenzionale in ettolitri pari al peso del prodotto in quintali moltiplicato per un coefficiente di 0,9915; la cauzione viene scaricata all'arrivo del prodotto presso l'opificio destinatario. 2. Sul prodotto finito ottenuto da quello trasferito in cauzione l'imposta e' corrisposta dall'esercente l'opificio di condizionamento, con le stesse modalita' che per la birra di propria produzione. 3. La birra puo' essere trasferita per il condizionamento anche in opifici diversi dalle fabbriche; in questo caso tali opifici d'imbottigliamento sono considerati a tutti gli effetti fiscali fabbriche di birra. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche al prodotto sfuso di provenienza estera. 5. Il trasferimento di birra analcolica non soggetta a tassazione ad opifici diversi da quelli di produzione e' effettuato con la scorta dei prescritti documenti di accompagnamento; se nei suddetti opifici si effettua il condizionamento di sola birra non tassabile, gli stessi non sono assimilabili alle fabbriche di birra ai sensi del comma 3.