Art. 4. 
Condizionamento  della  birra  in  opifici  diversi  da   quelli   di
                             produzione 
  1.  Il  condizionamento  della  birra  puo'  essere  effettuato  in
fabbriche  diverse  da  quella  di  produzione;  in   tal   caso   il
trasferimento  del  prodotto  sfuso  viene  effettuato  in   cauzione
dell'imposta  che  sarebbe  stata  dovuta  sul  prodotto  considerato
finito, per un volume convenzionale in ettolitri  pari  al  peso  del
prodotto in quintali moltiplicato per un coefficiente di  0,9915;  la
cauzione viene scaricata all'arrivo del  prodotto  presso  l'opificio
destinatario. 
  2. Sul prodotto finito ottenuto da quello  trasferito  in  cauzione
l'imposta    e'    corrisposta    dall'esercente    l'opificio     di
condizionamento, con le stesse modalita' che per la birra di  propria
produzione. 
  3. La birra puo' essere trasferita per il condizionamento anche  in
opifici  diversi  dalle  fabbriche;  in  questo  caso  tali   opifici
d'imbottigliamento sono  considerati  a  tutti  gli  effetti  fiscali
fabbriche di birra. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano  anche  al
prodotto sfuso di provenienza estera. 
  5. Il trasferimento di birra analcolica non soggetta  a  tassazione
ad opifici diversi da quelli  di  produzione  e'  effettuato  con  la
scorta dei prescritti documenti di accompagnamento; se  nei  suddetti
opifici si effettua il condizionamento di sola birra  non  tassabile,
gli stessi non sono assimilabili alle fabbriche di birra ai sensi del
comma 3.