Art. 5. 
            Rilavorazione di birra non piu' commerciabile 
  1. La birra, sulla quale e' stata gia' assolta l'imposta,  divenuta
non piu' commerciabile e  che  viene  reintrodotta  in  fabbrica  per
essere sottoposta a rilavorazione, dichiarata dal fabbricante,  sotto
la propria responsabilita', conforme o comunque non in contrasto  con
la disciplina igienico-sanitaria vigente, deve  essere  accertata  da
funzionari dell'ufficio tecnico di finanza, che  assistono  anche  al
suo passaggio in lavorazione. 
  2. In conseguenza della rilavorazione di cui al comma 1,  con  atto
formale  del  dirigente  dell'ufficio  tecnico  di   finanza,   viene
accreditato al fabbricante un ammontare d'imposta  corrispondente  al
quantitativo ottenibile dal prodotto  rilavorato,  secondo  una  resa
convenzionale del 97 per cento.