Art. 5. Rilavorazione di birra non piu' commerciabile 1. La birra, sulla quale e' stata gia' assolta l'imposta, divenuta non piu' commerciabile e che viene reintrodotta in fabbrica per essere sottoposta a rilavorazione, dichiarata dal fabbricante, sotto la propria responsabilita', conforme o comunque non in contrasto con la disciplina igienico-sanitaria vigente, deve essere accertata da funzionari dell'ufficio tecnico di finanza, che assistono anche al suo passaggio in lavorazione. 2. In conseguenza della rilavorazione di cui al comma 1, con atto formale del dirigente dell'ufficio tecnico di finanza, viene accreditato al fabbricante un ammontare d'imposta corrispondente al quantitativo ottenibile dal prodotto rilavorato, secondo una resa convenzionale del 97 per cento.