Art. 2. Domanda presentata da persona fisica 1. Nella domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili o nell'elenco allegato l'interessato deve indicare il titolo in forza del quale chiede l'iscrizione e deve dichiarare: a) il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita; b) la residenza, anche all'estero, il domicilio in Italia e, se diverso, anche il domicilio fiscale; c) l'attivita' esercitata; d) il numero di codice fiscale; e) se del caso, la qualita' di dipendente dello Stato o di un ente pubblico e l'amministrazione o l'ente di appartenenza; f) l'assenza: 1) di provvedimenti di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 2) di misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 21 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni; 3) di condanne alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, per uno dei delitti indicati nei numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera c) del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo. 2. La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nei casi di cui al comma 1, lettera e), e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio.
Note all'art. 2: - La legge n. 1423/1956 reca: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'". - La legge n. 575/1965 reca: "Disposizioni contro la mafia". - Si riporta il testo dell'intero art. 8 del citato D.Lgs. n. 88/1992: "Art. 8 (Onorabilita'). - 1. Non possono essere iscritti nel registro coloro che: a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 2) per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile; 3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno; 4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi. 2. Non puo' essere iscritta nel registro la societa' il cui amministratore si trova in taluna delle situazioni in- dicate nel comma 1". - La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme". Si trascrive il testo del relativo art. 20: "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".