Art. 2.
                Domanda presentata da persona fisica
  1.  Nella domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili
o nell'elenco allegato l'interessato deve indicare il titolo in forza
del quale chiede l'iscrizione e deve dichiarare:
    a) il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita;
    b) la residenza, anche all'estero, il domicilio in Italia  e,  se
diverso, anche il domicilio fiscale;
    c) l'attivita' esercitata;
    d) il numero di codice fiscale;
    e)  se  del  caso,  la qualita' di dipendente dello Stato o di un
ente pubblico e l'amministrazione o l'ente di appartenenza;
    f) l'assenza:
    1) di provvedimenti di interdizione temporanea o  di  sospensione
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
    2)  di  misure  di  prevenzione  ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o della legge 21 maggio 1965,  n.  575,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    3)   di   condanne   alla   reclusione,   anche   se   con   pena
condizionalmente sospesa, per uno dei delitti indicati nei numeri 1),
2), 3) e 4) della lettera c) del comma  1  dell'art.  8  del  decreto
legislativo.
  2.  La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata
ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nei casi  di
cui  al  comma  1,  lettera  e),  e'  sufficiente  il  visto del capo
dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio.
 
          Note all'art. 2:
             - La legge n. 1423/1956 reca: "Misure di prevenzione nei
          confronti delle persone pericolose per la sicurezza  e  per
          la pubblica moralita'".
             -  La  legge  n.  575/1965 reca: "Disposizioni contro la
          mafia".
             - Si riporta il testo  dell'intero  art.  8  del  citato
          D.Lgs. n.  88/1992:
             "Art. 8 (Onorabilita'). - 1. Non possono essere iscritti
          nel registro coloro che:
               a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di
          sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
          e delle imprese;
               b)  sono  stati  sottoposti a misure di prevenzione ai
          sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o  della  legge
          31  maggio  1965,  n.  575,  e  successive  modificazioni e
          integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
               c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche  se
          con  pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della
          riabilitazione:
               1) per uno dei delitti previsti dal regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267;
               2)  per  uno  dei  delitti  previsti dal titolo XI del
          Libro V del codice civile;
               3)  per  un  delitto  non  colposo,  per  un tempo non
          inferiore a un anno;
               4) per un delitto contro la pubblica  amministrazione,
          contro  la  fede  pubblica,  contro  il  patrimonio, contro
          l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.
             2. Non puo' essere iscritta nel registro la societa'  il
          cui  amministratore si trova in taluna delle situazioni in-
          dicate nel comma 1".
             - La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla  documentazione
          amministrativa  e  sulla legalizzazione e autenticazione di
          firme". Si trascrive il testo del relativo art. 20:
             "Art. 20 (Autenticazione  delle  sottoscrizioni).  -  La
          sottoscrizione  di  istanze  da  produrre agli organi della
          pubblica  amministrazione  puo'  essere  autenticata,   ove
          l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente
          a  ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere,
          segretario comunale, o  altro  funzionario  incaricato  dal
          sindaco.
             L'autenticazione  deve  essere  redatta  di seguito alla
          sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da  parte  del
          pubblico  ufficiale,  che la sottoscrizione stessa e' stata
          apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita'
          della persona che sottoscrive.
             Il pubblico ufficiale che  autentica  deve  indicare  le
          modalita'  di  identificazione,  la  data  e il luogo della
          autenticazione, il proprio nome  e  cognome,  la  qualifica
          rivestita,  nonche'  apporre la propria firma per esteso ed
          il timbro dell'ufficio.
             Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei
          fogli intermedi e' sufficiente che  il  pubblico  ufficiale
          aggiunga la propria firma".