Art. 3.
                 Documenti da allegare alla domanda
                      e ulteriori dichiarazioni
  1.  Coloro  che,  non  essendo  iscritti  nel  ruolo  dei  revisori
ufficiali dei conti, chiedono  l'iscrizione  nel  registro  ai  sensi
dell'art.  11,  comma  2,  lettera a), del decreto legislativo devono
allegare alla domanda una  dichiarazione  del  legale  rappresentante
della  societa'  o un certificato della cancelleria del tribunale che
attesti l'esercizio delle funzioni  di  cui  all'art.  12  del  regio
decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  3 aprile 1937, n. 517. Coloro che hanno gia' presentato
domanda per la  nomina  a  revisore  ufficiale  dei  conti  ai  sensi
dell'art.  2  del  regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, e non sono
ancora stati nominati possono  far  riferimento  alla  documentazione
prodotta.  Per  i  dipendenti  dello  Stato  e degli enti pubblici le
funzioni di cui all'art. 12 del regio decreto-legge 24  luglio  1936,
n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n.
517,  possono  essere certificate dall'amministrazione o dall'ente di
appartenenza.
  2. Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art.
11, comma 2, lettera b), del decreto  legislativo  devono  dichiarare
nella domanda di essere iscritti, sin dal 29 febbraio 1992, nell'albo
dei  dottori  commercialisti  o  in  quello  dei  ragionieri e periti
commerciali, precisando l'ordine o il collegio  di  appartenenza.  Se
tale iscrizione manca devono allegare alla domanda un certificato che
attesti   il   conseguimento  dell'abilitazione  all'esercizio  della
professione alla data del  29  febbraio  1992  o  successivamente  in
seguito ad una sessione di esame in corso a tale data.
  3. Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art.
11, comma 2, lettera c), del decreto legislativo devono allegare alla
domanda copia autenticata del diploma di scuola universitaria diretta
a  fini  speciali  in amministrazione e controllo aziendale di durata
triennale,  ovvero,  qualora  il  diploma  non   sia   stato   ancora
rilasciato, un certificato sostitutivo.
  4. Le persone indicate dai commi 2 e 3 devono allegare alla domanda
una  dichiarazione  del  legale  rappresentante  della  societa' o un
certificato della cancelleria del tribunale che attesti la  nomina  a
sindaco  effettivo e la durata della carica, ovvero una dichiarazione
del legale rappresentante della societa' di revisione che attesti  lo
svolgimento  dell'attivita' di controllo legale dei conti e la durata
della stessa.
  5. Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art.
11, comma 2, lettera d), del decreto legislativo devono dimostrare di
avere superato, alla data del 29 febbraio 1992, l'esame gia' previsto
dall'art. 13 del decreto del Presidente  della  Repubblica  31  marzo
1975,   n.  136,  allegando  copia  della  deliberazione,  ovvero  un
certificato della Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
  6. Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art.
11, comma 2, lettera e), del decreto legislativo devono dimostrare di
avere conseguito, alla data del 29  febbraio  1992,  il  giudizio  di
equipollenza o corrispondenza gia' previsto dall'art. 8, comma terzo,
lettera  c),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 marzo
1975,   n.   136,   allegando  alla  domanda  copia  autentica  della
deliberazione, ovvero certificato della Commissione per le societa' e
la borsa.
  7. La  sottoscrizione  del  legale  rappresentante  in  calce  alla
dichiarazione  prevista  dai  commi  1 e 4 deve essere autenticata ai
sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta eccezione
per i rappresentanti legali degli enti pubblici.
 
          Note all'art. 3:
             -  Il  testo  dell'art.  12  del  R.D.L.  n.   1548/1936
          (Disposizioni    relative   ai   sindaci   delle   societa'
          commerciali) e' il seguente:
             "Art. 12.  -  Possono  essere  iscritti  nel  ruolo  dei
          revisori  ufficiali  dei  conti soltanto cittadini italiani
          che risultino di specchiata moralita'.
             Per essere iscritti  nel  ruolo  occorre  dimostrare  di
          avere   esercitato  lodevolmente  le  funzioni  di  sindaco
          effettivo o di amministratore o di dirigente amministrativo
          o contabile per  almeno  un  quinquennio  in  societa'  per
          azioni  con capitale non inferiore a cinque milioni, ovvero
          di aver ricoperto sempre lodevolmente altri uffici i  quali
          richiedano   svolgimento  di  attivita'  analoga  a  quelle
          precedentemente indicate, e siano  tali  da  convincere  la
          Commissione  centrale  del  pieno  possesso  da  parte  del
          richiedente delle attitudini necessarie per la funzione  di
          revisore  dei conti. Il termine di cinque anni e' ridotto a
          tre anni, se si tratti di professionisti iscritti da almeno
          cinque anni all'albo  degli  esercenti  la  professione  in
          materia  di  economia  e commercio, ed e' ridotto a quattro
          anni se si tratti di professionisti iscritti da almeno  sei
          anni all'albo dei ragionieri.
             Qualora  richieda  l'iscrizione  nel  ruolo dei revisori
          ufficiali dei conti che non sia professionista iscritto  in
          un  albo  professionale legalmente istituito, la iscrizione
          nel ruolo dei revisori dei conti puo' essere disposta  solo
          in  via  eccezionale  se  il  richiedente  provi  di  avere
          ricoperto per non meno di un decennio alcuno  degli  uffici
          indicati  nel comma precedente in modo che a giudizio della
          Commissione centrale sia accertata la piena  capacita'  del
          richiedente e la specifica competenza in materia.
             Gli  aspiranti  alla  iscrizione  nel ruolo dei revisori
          devono farne domanda al  Ministro  Guardasigilli  allegando
          alla  medesima  i titoli e i documenti che saranno indicati
          con decreto del Ministro stesso".
             - L'art. 2 del  R.D.  n.  228/1937,  recante  norme  per
          l'attuazione  del  regio  decreto-legge  24 luglio 1936, n.
          1548, sui sindaci delle societa' commerciali (revisori  dei
          conti),  abrogato  dall'art.  28 del D.Lgs. n. 88/1992, era
          cosi' formulato:
             "Art. 2. - Le domande di cui al precedente articolo ed i
          documenti relativi debbono essere presentati al  presidente
          del  tribunale della circoscrizione nella quale l'aspirante
          risiede.
             Il   presidente   del   tribunale   comunica   il   nome
          dell'aspirante, con ogni altra  indicazione  opportuna,  al
          procuratore   del   Re,  al  prefetto  ed  alla  competente
          associazione sindacale di categoria.
             Il procuratore del  Re,  il  prefetto  e  l'associazione
          sindacale,   assunte   le   necessarie  informazioni  sulla
          condotta morale e politica del richiedente, ne  riferiscono
          al  presidente  del  tribunale il quale trasmette quindi la
          domanda e le informazioni al primo presidente  della  corte
          d'appello  con  il  suo  parere  su  ciascuna domanda e con
          quelle altre notizie che e' in grado di fornire, anche  nei
          riguardi della capacita' e della competenza del richiedente
          per l'ufficio di revisore dei conti.
             Il   primo   presidente,   completate,  se  occorra,  le
          informazioni, esprime, d'intesa col  procuratore  generale,
          il  proprio  parere  nei  riguardi  di  ogni  aspirante per
          l'accoglimento o meno della domanda e rimette gli  atti  al
          Ministro per la grazia e giustizia".
             I  riferimenti  all'associazione  sindacale di categoria
          devono ritenersi  superati  a  seguito  della  soppressione
          delle  organizzazioni  sindacali  fasciste  (D.Lgs.Lgt.  23
          novembre 1944, n. 369).
             - Per il testo dell'art. 11 del  D.Lgs.  n.  88/1992  si
          veda in nota al titolo.
             -   Il   testo  dell'art.  13  del  D.P.R.  n.  136/1975
          (Attuazione della delega di cui  all'art.  2,  lettera  a),
          della  legge  7  giugno  1974,  n.    216,  concernente  il
          controllo contabile e la certificazione dei  bilanci  delle
          societa'  per  azioni quotate in borsa), abrogato dall'art.
          28 del D.Lgs. n. 88/1992, era il seguente:
             Art. 13 (Esami di idoneita').  -  L'esame  previsto  nel
          secondo comma del precedente art. 8 consta di prove scritte
          e orali.
             Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:
              a)   revisione   contabile  (principi  contabili  e  di
          revisione);
              b) contabilita' generale;
              c) diritto commerciale e tributario di impresa.
             Le prove orali, oltre che sulle materie oggetto di esame
          scritto, vertono sulle seguenti materie:
              a) analisi finanziaria e di bilancio;
              b) contabilita' analitica dei costi;
                c) sistemi di informazione  e  controlli  interni  di
          azienda;
              d) economia d'azienda.
             Gli  esami  sono  indetti  annualmente dalla Commissione
          nazionale per le societa'  e  la  borsa.  I  termini  e  le
          modalita'  per  lo svolgimento degli esami sono determinati
          dalla Commissione con sua deliberazione.
             La  commissione  di  esame  e'  presieduta  da  uno  dei
          componenti della Commissione nazionale per le societa' e la
          borsa  ed e' costituita da due docenti universitari, da due
          dottori commercialisti e da un  ragioniere,  designati  dai
          rispettivi  consigli  nazionali,  nonche'  da un esperto in
          materia di revisione  contabile  scelto  dalla  Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa".
             La  lettera  c) del comma terzo dell'art. 8 del medesimo
          D.P.R. n.   136/1975, nella  formulazione  precedente  alla
          sostituzione dell'articolo ad opera dell'art. 17 del D.Lgs.
          n.  88/1992,  stabilisce, nel rispetto di taluni requisiti,
          che: "Oltre che da  dottori  commmercialisti  o  ragionieri
          iscritti  negli albi professionali italiani o nel ruolo dei
          revisori  ufficiali  dei  conti,   la   maggioranza   degli
          amministratori e dei soci illimitatamente responsabili puo'
          essere  costituita  anche  da professionisti con qualifiche
          estere corrispondenti,  iscritti  nei  corrispondenti  albi
          esteri o muniti di equipollente abilitazione professionale.
          L'equipollenza    o    corrispondenza   delle   qualifiche,
          dell'iscrizione    nell'albo    o    della     abilitazione
          professionale  e  del  titolo  di  studio e' valutata dalla
          Commissione (si riferisce alla Commissione nazionale per le
          societa' e la borsa, n.d.r.)".
             - Per il testo dell'art. 20 della legge  n.  15/1968  si
          veda in nota all'art. 2.