Art. 3. Documenti da allegare alla domanda e ulteriori dichiarazioni 1. Coloro che, non essendo iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo devono allegare alla domanda una dichiarazione del legale rappresentante della societa' o un certificato della cancelleria del tribunale che attesti l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517. Coloro che hanno gia' presentato domanda per la nomina a revisore ufficiale dei conti ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, e non sono ancora stati nominati possono far riferimento alla documentazione prodotta. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici le funzioni di cui all'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, possono essere certificate dall'amministrazione o dall'ente di appartenenza. 2. Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo devono dichiarare nella domanda di essere iscritti, sin dal 29 febbraio 1992, nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali, precisando l'ordine o il collegio di appartenenza. Se tale iscrizione manca devono allegare alla domanda un certificato che attesti il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione alla data del 29 febbraio 1992 o successivamente in seguito ad una sessione di esame in corso a tale data. 3. Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera c), del decreto legislativo devono allegare alla domanda copia autenticata del diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato sostitutivo. 4. Le persone indicate dai commi 2 e 3 devono allegare alla domanda una dichiarazione del legale rappresentante della societa' o un certificato della cancelleria del tribunale che attesti la nomina a sindaco effettivo e la durata della carica, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante della societa' di revisione che attesti lo svolgimento dell'attivita' di controllo legale dei conti e la durata della stessa. 5. Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera d), del decreto legislativo devono dimostrare di avere superato, alla data del 29 febbraio 1992, l'esame gia' previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, allegando copia della deliberazione, ovvero un certificato della Commissione nazionale per le societa' e la borsa. 6. Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera e), del decreto legislativo devono dimostrare di avere conseguito, alla data del 29 febbraio 1992, il giudizio di equipollenza o corrispondenza gia' previsto dall'art. 8, comma terzo, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, allegando alla domanda copia autentica della deliberazione, ovvero certificato della Commissione per le societa' e la borsa. 7. La sottoscrizione del legale rappresentante in calce alla dichiarazione prevista dai commi 1 e 4 deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta eccezione per i rappresentanti legali degli enti pubblici.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 12 del R.D.L. n. 1548/1936 (Disposizioni relative ai sindaci delle societa' commerciali) e' il seguente: "Art. 12. - Possono essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti soltanto cittadini italiani che risultino di specchiata moralita'. Per essere iscritti nel ruolo occorre dimostrare di avere esercitato lodevolmente le funzioni di sindaco effettivo o di amministratore o di dirigente amministrativo o contabile per almeno un quinquennio in societa' per azioni con capitale non inferiore a cinque milioni, ovvero di aver ricoperto sempre lodevolmente altri uffici i quali richiedano svolgimento di attivita' analoga a quelle precedentemente indicate, e siano tali da convincere la Commissione centrale del pieno possesso da parte del richiedente delle attitudini necessarie per la funzione di revisore dei conti. Il termine di cinque anni e' ridotto a tre anni, se si tratti di professionisti iscritti da almeno cinque anni all'albo degli esercenti la professione in materia di economia e commercio, ed e' ridotto a quattro anni se si tratti di professionisti iscritti da almeno sei anni all'albo dei ragionieri. Qualora richieda l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti che non sia professionista iscritto in un albo professionale legalmente istituito, la iscrizione nel ruolo dei revisori dei conti puo' essere disposta solo in via eccezionale se il richiedente provi di avere ricoperto per non meno di un decennio alcuno degli uffici indicati nel comma precedente in modo che a giudizio della Commissione centrale sia accertata la piena capacita' del richiedente e la specifica competenza in materia. Gli aspiranti alla iscrizione nel ruolo dei revisori devono farne domanda al Ministro Guardasigilli allegando alla medesima i titoli e i documenti che saranno indicati con decreto del Ministro stesso". - L'art. 2 del R.D. n. 228/1937, recante norme per l'attuazione del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, sui sindaci delle societa' commerciali (revisori dei conti), abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. n. 88/1992, era cosi' formulato: "Art. 2. - Le domande di cui al precedente articolo ed i documenti relativi debbono essere presentati al presidente del tribunale della circoscrizione nella quale l'aspirante risiede. Il presidente del tribunale comunica il nome dell'aspirante, con ogni altra indicazione opportuna, al procuratore del Re, al prefetto ed alla competente associazione sindacale di categoria. Il procuratore del Re, il prefetto e l'associazione sindacale, assunte le necessarie informazioni sulla condotta morale e politica del richiedente, ne riferiscono al presidente del tribunale il quale trasmette quindi la domanda e le informazioni al primo presidente della corte d'appello con il suo parere su ciascuna domanda e con quelle altre notizie che e' in grado di fornire, anche nei riguardi della capacita' e della competenza del richiedente per l'ufficio di revisore dei conti. Il primo presidente, completate, se occorra, le informazioni, esprime, d'intesa col procuratore generale, il proprio parere nei riguardi di ogni aspirante per l'accoglimento o meno della domanda e rimette gli atti al Ministro per la grazia e giustizia". I riferimenti all'associazione sindacale di categoria devono ritenersi superati a seguito della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste (D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369). - Per il testo dell'art. 11 del D.Lgs. n. 88/1992 si veda in nota al titolo. - Il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 136/1975 (Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle societa' per azioni quotate in borsa), abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. n. 88/1992, era il seguente: Art. 13 (Esami di idoneita'). - L'esame previsto nel secondo comma del precedente art. 8 consta di prove scritte e orali. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie: a) revisione contabile (principi contabili e di revisione); b) contabilita' generale; c) diritto commerciale e tributario di impresa. Le prove orali, oltre che sulle materie oggetto di esame scritto, vertono sulle seguenti materie: a) analisi finanziaria e di bilancio; b) contabilita' analitica dei costi; c) sistemi di informazione e controlli interni di azienda; d) economia d'azienda. Gli esami sono indetti annualmente dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. I termini e le modalita' per lo svolgimento degli esami sono determinati dalla Commissione con sua deliberazione. La commissione di esame e' presieduta da uno dei componenti della Commissione nazionale per le societa' e la borsa ed e' costituita da due docenti universitari, da due dottori commercialisti e da un ragioniere, designati dai rispettivi consigli nazionali, nonche' da un esperto in materia di revisione contabile scelto dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa". La lettera c) del comma terzo dell'art. 8 del medesimo D.P.R. n. 136/1975, nella formulazione precedente alla sostituzione dell'articolo ad opera dell'art. 17 del D.Lgs. n. 88/1992, stabilisce, nel rispetto di taluni requisiti, che: "Oltre che da dottori commmercialisti o ragionieri iscritti negli albi professionali italiani o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, la maggioranza degli amministratori e dei soci illimitatamente responsabili puo' essere costituita anche da professionisti con qualifiche estere corrispondenti, iscritti nei corrispondenti albi esteri o muniti di equipollente abilitazione professionale. L'equipollenza o corrispondenza delle qualifiche, dell'iscrizione nell'albo o della abilitazione professionale e del titolo di studio e' valutata dalla Commissione (si riferisce alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, n.d.r.)". - Per il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 si veda in nota all'art. 2.