Art. 4.
             Domanda di iscrizione nell'elenco allegato
  1.   Coloro  che  sono  iscritti  nell'elenco  allegato,  ferme  le
prescrizioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, devono allegare
alla successiva  domanda  di  iscrizione  nel  registro  i  documenti
previsti dall'art. 3, commi 1 e 4, dai quali risulti che, per effetto
della  permanenza  nella  carica di sindaco ai sensi dell'art. 27 del
decreto legislativo,  hanno  svolto  tali  funzioni  per  il  periodo
indicato  dall'art.  12  del  regio  decreto-legge 24 luglio 1936, n.
1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  aprile  1937,  n.
517, o dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 11 del decreto
legislativo.
 
          Note all'art. 4:
             -  Il  testo  dell'art.  27  del D.Lgs. n. 88/1992 e' il
          seguente:
             "Art.   27   (Requisiti    dei    sindaci.    Disciplina
          transitoria).  -  1.    Coloro  che  alla data di inizio di
          efficacia dell'art. 21 del presente decreto (il quale,  nel
          modificare  l'art. 2397 del codice civile, stabilisce che i
          sindaci debbano essere scelti tra gli iscritti nel registro
          dei revisori contabili istituito  presso  il  Ministero  di
          grazia   e   giustizia,  n.d.r.)  fanno  parte  di  collegi
          sindacali  restano   in   carica   fino   alla   cessazione
          dall'ufficio  per  qualsiasi  causa, ancorche' non iscritti
          nel registro dei revisori contabili".
             - Per il testo dell'art. 11 del medesimo decreto si veda
          in nota al titolo.
             - Per il testo dell'art. 12 del R.D.L. n.  1548/1936  si
          veda in nota all'art. 3.