Art. 4. Domanda di iscrizione nell'elenco allegato 1. Coloro che sono iscritti nell'elenco allegato, ferme le prescrizioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, devono allegare alla successiva domanda di iscrizione nel registro i documenti previsti dall'art. 3, commi 1 e 4, dai quali risulti che, per effetto della permanenza nella carica di sindaco ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo, hanno svolto tali funzioni per il periodo indicato dall'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, o dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 27 del D.Lgs. n. 88/1992 e' il seguente: "Art. 27 (Requisiti dei sindaci. Disciplina transitoria). - 1. Coloro che alla data di inizio di efficacia dell'art. 21 del presente decreto (il quale, nel modificare l'art. 2397 del codice civile, stabilisce che i sindaci debbano essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, n.d.r.) fanno parte di collegi sindacali restano in carica fino alla cessazione dall'ufficio per qualsiasi causa, ancorche' non iscritti nel registro dei revisori contabili". - Per il testo dell'art. 11 del medesimo decreto si veda in nota al titolo. - Per il testo dell'art. 12 del R.D.L. n. 1548/1936 si veda in nota all'art. 3.