Art. 6.
                     Presentazione della domanda
  1.  La domanda di iscrizione nel registro o nell'elenco allegato e'
presentata con i documenti allegati, anche a mezzo  raccomandata  con
avviso  di  ricevimento,  alla  procura  della  Repubblica  presso il
tribunale del circondario in cui l'interessato ha il domicilio  o  la
sede.  Per  le  domande  inviate  a  mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede la data di spedizione.
  2. Le societa' di revisione indicate nell'art. 12, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo devono  inoltre  presentare  copia  della
domanda    al    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato. Questo trasmette al Ministero di grazia e giustizia
l'istanza di autorizzazione e gli atti ad essa  allegati,  attestando
la  data  di  presentazione  della  stessa,  ed  esprime parere sulla
sussistenza, alla data del 29  febbraio  1992,  delle  condizioni  di
legge per il rilascio dell'autorizzazione.
  3.   Il   procuratore  della  Repubblica  accerta  l'assenza  delle
situazioni indicate nell'art. 8 del decreto legislativo e  trasmette,
senza  ritardo,  le  domande con i documenti allegati al Ministero di
grazia e giustizia.