Art. 7. Accertamento dei titoli e iscrizione nel registro 1. All'accertamento dei titoli per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili e nell'elenco allegato provvede la commissione indicata nell'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517. 2. Ultimato l'esame di tutte le domande, la commissione comunica al Ministro di grazia e giustizia i nominativi degli interessati riconosciuti in possesso dei requisiti prescritti. 3. Il Ministro forma con decreto il registro e l'elenco allegato e ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'elenco puo' essere formato e pubblicato separatamente.
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 11 del R.D.L. n. 1548/1936 (gia' citato), come sostituito dall'art. 1 della legge 22 novembre 1990, n. 348, e' il seguente: "Art. 11. - 1. E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia un ruolo aperto dei revisori ufficiali dei conti. 2. Una copia aggiornata di tale ruolo e' conservata presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 3. La nomina a revisore e' disposta con decreto del Ministro Guardasigilli, su proposta di una commissione centrale composta: a) da un presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia; b) dal direttore generale degli affari civili presso il Ministero di grazia e giustizia o da un suo delegato; c) da un funzionario del Ministero del tesoro; d) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; e) da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; f) da un funzionario della Banca d'Italia; g) da un rappresentante dell'Associazione fra le societa' italiane per azioni; h) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; i) da un componente designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa delle professioni economico-amministrative. 4. Nel caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione e' presieduta dal componente di cui alla lettera b) del comma 3. 5. I componenti di cui alle lettere da c) ad h) del comma 3 sono designati, rispettivamente, dai Ministri competenti, dal Governatore della Banca d'Italia, dal presidente dell'Associazione fra le societa' italiane per azioni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono preferibilmente scelti tra funzionari muniti della laurea in scienze economiche e commerciali. 6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) del comma 3 e' altresi' designato un supplente che sia in possesso dei medesimi requisiti. 7. I componenti supplenti partecipano alle riunioni della commissione in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi che sono rispettivamente chiamati a sostituire. Subentrano altresi' a questi ultimi nel caso di cessazione dall'incarico. 8. La commissione e' regolarmente costituita con la presenza di almeno cinque membri. 9. La commissione dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati".