Art. 7.
          Accertamento dei titoli e iscrizione nel registro
  1.  All'accertamento  dei  titoli per l'iscrizione nel registro dei
revisori contabili e nell'elenco  allegato  provvede  la  commissione
indicata  nell'art.  11  del  regio  decreto-legge 24 luglio 1936, n.
1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  aprile  1937,  n.
517.
  2. Ultimato l'esame di tutte le domande, la commissione comunica al
Ministro  di  grazia  e  giustizia  i  nominativi  degli  interessati
riconosciuti in possesso dei requisiti prescritti.
  3. Il Ministro forma con decreto il registro e l'elenco allegato  e
ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. L'elenco puo' essere formato e pubblicato separatamente.
 
          Nota all'art. 7:
             -  Il  testo  dell'art. 11 del R.D.L. n. 1548/1936 (gia'
          citato),  come  sostituito  dall'art.  1  della  legge   22
          novembre 1990, n. 348, e' il seguente:
             "Art.  11.  -  1.  E'  istituito  presso il Ministero di
          grazia e giustizia un ruolo aperto dei  revisori  ufficiali
          dei conti.
             2.  Una  copia  aggiornata  di  tale ruolo e' conservata
          presso le camere di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura.
             3.  La  nomina  a  revisore  e' disposta con decreto del
          Ministro Guardasigilli,  su  proposta  di  una  commissione
          centrale composta:
               a) da un presidente, nominato dal Ministro di grazia e
          giustizia;
               b)  dal  direttore generale degli affari civili presso
          il Ministero di grazia e giustizia o da un suo delegato;
               c) da un funzionario del Ministero del tesoro;
               d) da un funzionario del Ministero del lavoro e  della
          previdenza sociale;
               e) da un funzionario del Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato;
               f) da un funzionario della Banca d'Italia;
               g)  da  un  rappresentante  dell'Associazione  fra  le
          societa' italiane per azioni;
               h) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri;
               i) da un componente designato dal Ministro del  lavoro
          e    della    previdenza    sociale    in    rappresentanza
          dell'organizzazione sindacale maggiormente  rappresentativa
          delle professioni economico-amministrative.
             4.  Nel caso di assenza o impedimento del presidente, la
          commissione  e'  presieduta  dal  componente  di  cui  alla
          lettera b) del comma 3.
             5.  I  componenti  di  cui  alle lettere da c) ad h) del
          comma  3  sono  designati,  rispettivamente,  dai  Ministri
          competenti,  dal  Governatore  della  Banca  d'Italia,  dal
          presidente dell'Associazione fra le societa'  italiane  per
          azioni,  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri e sono
          preferibilmente  scelti  tra funzionari muniti della laurea
          in scienze economiche e commerciali.
             6. Per ciascuno dei componenti di cui alle  lettere  c),
          d),  e), f), g), h) ed i) del comma 3 e' altresi' designato
          un supplente che sia in possesso dei medesimi requisiti.
             7. I  componenti  supplenti  partecipano  alle  riunioni
          della  commissione  in  caso  di  assenza o impedimento dei
          componenti effettivi che sono  rispettivamente  chiamati  a
          sostituire. Subentrano altresi' a questi ultimi nel caso di
          cessazione dall'incarico.
             8.  La  commissione  e'  regolarmente  costituita con la
          presenza di almeno cinque membri.
             9. La commissione dura in carica  cinque  anni;  i  suoi
          componenti possono essere confermati".