Art. 12. Marchio CE 1. Il marchio "CE", il cui modello e' riportato nell'allegato IV, e' costituito dalla sigla "CE" seguita dalle due ultime cifre dell'anno di apposizione del marchio. 2. Qualora sia stato rilasciato l'attestato di certificazione CE di cui all'art. 6, si unisce il contrassegno numerico dell'organismo di controllo. 3. Il marchio "CE" deve essere apposto sul DPI e sul relativo imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI.