Art. 12. 
                             Marchio CE 
  1. Il marchio "CE", il cui modello e' riportato  nell'allegato  IV,
e' costituito  dalla  sigla  "CE"  seguita  dalle  due  ultime  cifre
dell'anno di apposizione del marchio. 
  2. Qualora sia stato rilasciato l'attestato di certificazione CE di
cui all'art. 6, si unisce il contrassegno numerico dell'organismo  di
controllo. 
  3. Il marchio "CE" deve essere  apposto  sul  DPI  e  sul  relativo
imballaggio in modo visibile, leggibile e  indelebile  per  tutto  il
prevedibile periodo di durata del DPI.