Art. 13. 
       Compiti di vigilanza delle amministrazioni dello Stato 
  1. Il  controllo  della  conformita'  ai  requisiti  essenziali  di
sicurezza di cui all'allegato II dei DPI in commercio e' operato  dal
Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  e  dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale attraverso  i  propri
organi ispettivi in coordinamento permanente tra loro. 
  2. Le amministrazioni di cui al comma 1 potranno avvalersi per  gli
accertamenti di carattere tecnico di uffici tecnici dello Stato. 
  3. Qualora gli  organismi  di  prevenzione  nello  svolgimento  dei
compiti  istituzionali  accertino  la  difformita'  di  un  DPI   dai
requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato  II,  ne  danno
immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato ed  al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale. 
  4. Qualora sia segnalata la potenziale pericolosita' o  inefficacia
di un DPI correttamente utilizzato, il Ministero dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  previa  verifica  delle  circostanze
segnalate, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato ed  il  divieto
di utilizzazione anche in via immediata. 
  5. Il Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato
informa la Commissione CEE dei  provvedimenti  di  cui  al  comma  4,
precisando se l'accertamento riguardi: 
    a) la difformita' dai requisiti essenziali di  sicurezza  di  cui
all'allegato II; 
    b) una applicazione non corretta delle norme di cui all'art. 2; 
    c) una lacuna delle norme di cui all'art. 2. 
  6. A seguito delle conclusioni delle  consultazioni  avviate  dalla
Commissione CEE, i provvedimenti di cui al  comma  4  possono  essere
definitivamente confermati, modificati o revocati. 
  7. Gli oneri relativi ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 sono a
carico del responsabile della commercializzazione del DPI.