Art. 13. Compiti di vigilanza delle amministrazioni dello Stato 1. Il controllo della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II dei DPI in commercio e' operato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente tra loro. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 potranno avvalersi per gli accertamenti di carattere tecnico di uffici tecnici dello Stato. 3. Qualora gli organismi di prevenzione nello svolgimento dei compiti istituzionali accertino la difformita' di un DPI dai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II, ne danno immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 4. Qualora sia segnalata la potenziale pericolosita' o inefficacia di un DPI correttamente utilizzato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica delle circostanze segnalate, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione anche in via immediata. 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la Commissione CEE dei provvedimenti di cui al comma 4, precisando se l'accertamento riguardi: a) la difformita' dai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II; b) una applicazione non corretta delle norme di cui all'art. 2; c) una lacuna delle norme di cui all'art. 2. 6. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione CEE, i provvedimenti di cui al comma 4 possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati. 7. Gli oneri relativi ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 sono a carico del responsabile della commercializzazione del DPI.