Art. 14. Sanzioni e disposizioni penali 1. Il costruttore o il rappresentante del costruttore che produce o pone in commercio DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del presente decreto e' punito: a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni; b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire diciotto milioni a lire trenta milioni; c) se trattasi di DPI di terza categoria, con l'arresto da sei mesi a tre anni. 2. Il costruttore che inizi la produzione di DPI di seconda o terza categoria prima che sia stato richiesto o rilasciato l'attestato di certificazione CE e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. 3. La sanzione di cui al comma 2 si applica altresi' al costruttore di DPI di terza categoria che omette di richiedere i controlli di cui agli articoli 9 e 10 ed al costruttore di DPI di qualsiasi categoria che omette di effettuare la dichiarazione di cui all'art. 11 o di effettuare il marchio CE di cui all'art. 12. 4. Fatto salvo quanto disposto al comma 1 ed al comma 3, chiunque pone in commercio DPI privi del marchio CE di cui all'art. 12 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. 5. Chi osservi il provvedimento adottato di cui al comma 3 dell'art. 13, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni. 6. Agli effetti delle norme penali, le persone che effettuano le attivita' previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 per conto degli organismi di controllo autorizzati di cui all'art. 6 si considerano incaricati di pubblico servizio.