Art. 14. 
                   Sanzioni e disposizioni penali 
  1. Il costruttore o il rappresentante del costruttore che produce o
pone in  commercio  DPI  non  conformi  ai  requisiti  essenziali  di
sicurezza di cui all'allegato II del presente decreto e' punito: 
    a) se trattasi  di  DPI  di  prima  categoria,  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni  a
lire novanta milioni; 
    b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con l'arresto sino  a
sei mesi o con l'ammenda da  lire  diciotto  milioni  a  lire  trenta
milioni; 
    c) se trattasi di DPI di terza categoria, con  l'arresto  da  sei
mesi a tre anni. 
  2. Il costruttore che inizi la produzione di DPI di seconda o terza
categoria prima che sia stato richiesto o rilasciato  l'attestato  di
certificazione CE  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. 
  3. La sanzione di cui al comma 2 si applica altresi' al costruttore
di DPI di terza categoria che omette di richiedere i controlli di cui
agli articoli 9 e 10 ed al costruttore di DPI di qualsiasi  categoria
che omette di effettuare la dichiarazione di cui  all'art.  11  o  di
effettuare il marchio CE di cui all'art. 12. 
  4. Fatto salvo quanto disposto al comma 1 ed al comma  3,  chiunque
pone in commercio DPI privi del marchio CE  di  cui  all'art.  12  e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire cinque milioni a lire trenta milioni. 
  5. Chi  osservi  il  provvedimento  adottato  di  cui  al  comma  3
dell'art. 13, e' punito con la sanzione amministrativa del  pagamento
di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni. 
  6. Agli effetti delle norme penali, le persone  che  effettuano  le
attivita' previste dagli articoli 7,  8,  9  e  10  per  conto  degli
organismi di controllo autorizzati di cui all'art. 6  si  considerano
incaricati di pubblico servizio.