Art. 15. Norme finali e transitorie 1. I DPI, gia' prodotti alla data di entrata in vigore del presente decreto conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunita' europea, possono essere commercializzati fino alla data del 31 dicembre 1994. 2. Gli uffici provinciali della motorizzazione civile che gia' svolgono l'attivita' di omologazione dei caschi e visiere per motociclisti in base al regolamento ECE Ginevra n. 22 possono continuare tale attivita' fino al termine del periodo transitorio di cui al primo comma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 dicembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato COLOMBO, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI