Art. 15. 
                     Norme finali e transitorie 
  1. I DPI, gia' prodotti alla data di entrata in vigore del presente
decreto conformemente alle normative vigenti  nazionali  o  di  altri
Paesi della Comunita' europea, possono essere  commercializzati  fino
alla data del 31 dicembre 1994. 
  2. Gli uffici provinciali  della  motorizzazione  civile  che  gia'
svolgono  l'attivita'  di  omologazione  dei  caschi  e  visiere  per
motociclisti in  base  al  regolamento  ECE  Ginevra  n.  22  possono
continuare tale attivita' fino al termine del periodo transitorio  di
cui al primo comma. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 4 dicembre 1992 
                              SCALFARO 
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                  COSTA, Ministro per il 
                                  coordinamento delle politiche 
                                  comunitarie 
                                  GUARINO, Ministro dell'industria, 
                                  del commercio e dell'artigianato 
                                  COLOMBO, Ministro degli affari 
                                  esteri 
                                  MARTELLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI