Art. 2. 
                 Norme armonizzate e norme nazionali 
  1.  Ai  sensi  del  presente  decreto,  si  intendono   per   norme
armonizzate  le  disposizioni  di  carattere  tecnico   adottate   da
organismi di normazione europei su incarico della Commissione CEE. 
  2. I riferimenti delle norme nazionali  che  traspongono  le  norme
armonizzate sono emanati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  3. In assenza di norme armonizzate, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale individua con decreto da  pubblicarsi  nella
Gazzetta Ufficiale le norme nazionali  compatibili  con  i  requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del presente decreto. 
  4. Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme
armonizzate, consultano preventivamente le  organizzazioni  sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative  a
livello nazionale.