Art. 4. 
                          Categorie di DPI 
  1. I DPI sono suddivisi in tre categorie. 
  2. Appartengono  alla  prima  categoria,  i  DPI  di  progettazione
semplice destinati a salvaguardare la  persona  da  rischi  di  danni
fisici di lieve entita'. Nel progetto deve presupporsi che la persona
che usa il DPI abbia la possibilita' di valutarne  l'efficacia  e  di
percepire,   prima   di   riceverne   pregiudizio,   la   progressiva
verificazione di effetti lesivi. 
  3. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI  che  hanno
la funzione di salvaguardare da: 
    a)  azioni  lesive  di  lieve  entita'  prodotte   da   strumenti
meccanici; 
    b) azioni lesive di lieve entita' causate da prodotti detergenti;
    c) rischi derivanti dal contratto o da urti con oggetti caldi, 
che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 C; 
    d)  ordinari  fenomeni  atmosferici  nel   corso   di   attivita'
professionali; 
    e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere  organi  vitali
ed a provocare lesioni a carattere permanente; 
    f) azione lesiva dei raggi solari. 
  4. Appartengono alla seconda categoria  i  DPI  che  non  rientrano
nelle altre due categorie. 
  5.  Appartengono  alla  terza  categoria  i  DPI  di  progettazione
complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o  di  lesioni
gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la
persona che usa  il  DPI  non  abbia  la  possibilita'  di  percepire
tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi. 
  6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria: 
    a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli
aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici
o radiotossici; 
    b) gli apparecchi di protezione  isolanti,  ivi  compresi  quelli
destinati all'immersione subacquea; 
    c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo  contro
le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti; 
    d) i DPI per attivita' in ambienti con condizioni equivalenti  ad
una temperatura d'aria non inferiore a 100 C, con o senza  radiazioni
infrarosse, fiamme o materiali in fusione; 
    e) i DPI per attivita' in ambienti con condizioni equivalenti  ad
una temperatura d'aria non superiore a - 50 C; 
    f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto; 
    g) i  DPI  destinati  a  salvaguardare  dai  rischi  connessi  ad
attivita' che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati
come isolanti per alte tensioni elettriche; 
    h) i caschi e le visiere per motociclisti.