Art. 5. 
                   Procedure di certificazione CE 
  1. Prima di procedere alla produzione di DPI di seconda o di  terza
categoria, il costruttore o un  suo  rappresentante  residente  nella
Comunita' europea  deve  richiedere  il  rilascio  dell'attestato  di
certificazione CE di cui all'art. 6. 
  2. Prima di commercializzare un  DPI  di  qualsiasi  categoria,  il
costruttore o un suo rappresentante residente nella Comunita' europea
deve preparare  la  documentazione  tecnica  di  costruzione  di  cui
all'allegato  III,  anche  al  fine   di   esibirla,   a   richiesta,
all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza. 
  3. I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di
conformita' CE di cui all'art. 11. 
  4. I DPI di terza categoria sono soggetti  alle  procedure  di  cui
agli articoli 8, 9 e 10.