Art. 5. Procedure di certificazione CE 1. Prima di procedere alla produzione di DPI di seconda o di terza categoria, il costruttore o un suo rappresentante residente nella Comunita' europea deve richiedere il rilascio dell'attestato di certificazione CE di cui all'art. 6. 2. Prima di commercializzare un DPI di qualsiasi categoria, il costruttore o un suo rappresentante residente nella Comunita' europea deve preparare la documentazione tecnica di costruzione di cui all'allegato III, anche al fine di esibirla, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza. 3. I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformita' CE di cui all'art. 11. 4. I DPI di terza categoria sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 8, 9 e 10.