Art. 6. 
                       Organismi di controllo 
  1. Le attivita' di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10  sono  effettuate
da organismi di controllo autorizzati ai sensi del presente articolo. 
  2. Possono essere autorizzati organismi in possesso  dei  requisiti
minimi di cui all'allegato  V  e  degli  altri  requisiti  stabiliti,
unitamente al contenuto della domanda di autorizzazione, con  decreto
del Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  da
emanarsi entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  3. La  domanda  di  autorizzazione  e'  presentata  all'Ispettorato
tecnico dell'industria del Ministero dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato. 
  4.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  con  decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del  Ministro  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale. 
  5. Le spese per le attivita' di cui al comma 1 sono a totale carico
del costruttore o del suo rappresentante  stabilito  nella  Comunita'
europea. 
  6.  Le  amministrazioni  che  hanno   rilasciato   l'autorizzazione
vigilano sull'attivita' degli organismi di  controllo  autorizzati  e
hanno  facolta'  di  procedere,  anche  attraverso  i  propri  uffici
periferici, ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza  dei
requisiti di cui al comma 1 e il regolare svolgimento delle procedure
previste dal presente decreto. 
  7. Qualora l'organismo di controllo non soddisfi piu'  i  requisiti
di  cui  al  comma  1,  l'autorizzazione  e'  revocata  con   decreto
interministeriale nelle stesse forme di cui al comma 4. 
  8. Il Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,
tramite il Ministero degli affari esteri, comunica  alla  Commissione
CEE e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi  di  controllo
autorizzati ed ogni sua successiva modificazione, anche al fine della
pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee.