Art. 6. Organismi di controllo 1. Le attivita' di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 sono effettuate da organismi di controllo autorizzati ai sensi del presente articolo. 2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato V e degli altri requisiti stabiliti, unitamente al contenuto della domanda di autorizzazione, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 3. La domanda di autorizzazione e' presentata all'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. L'autorizzazione e' rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 5. Le spese per le attivita' di cui al comma 1 sono a totale carico del costruttore o del suo rappresentante stabilito nella Comunita' europea. 6. Le amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione vigilano sull'attivita' degli organismi di controllo autorizzati e hanno facolta' di procedere, anche attraverso i propri uffici periferici, ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti di cui al comma 1 e il regolare svolgimento delle procedure previste dal presente decreto. 7. Qualora l'organismo di controllo non soddisfi piu' i requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione e' revocata con decreto interministeriale nelle stesse forme di cui al comma 4. 8. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, comunica alla Commissione CEE e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi di controllo autorizzati ed ogni sua successiva modificazione, anche al fine della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee.