Art. 7. Attestato di certificazione CE 1. L'attestato di certificazione CE e' l'atto con il quale un organismo di controllo autorizzato attesta che un modello di DPI e' stato realizzato in conformita' alle disposizioni del presente decreto. 2. La domanda di certificazione CE e' presentata dal costruttore o da un suo rappresentante residente nella Comunita' europea, ad un solo organismo di controllo per ogni modello di DPI. 3. Nella domanda sono compresi: a) il nome e l'indirizzo del costruttore e, se diverso, del richiedente, nonche' la ditta e la sede dell'impresa, se il costruttore e' un imprenditore individuale; la ragione o la denominazione sociale e la sede principale, se trattasi di societa'; b) il luogo di produzione del DPI; c) la documentazione tecnica di costruzione indicata nell'allegato III. 4. La domanda e' corredata da sufficienti esemplari del modello per cui si chiede la certificazione. 5. L'organismo di controllo verifica la conformita' della documentazione tecnica di fabbricazione alle norme armonizzate di cui all'art. 2. 6. Qualora non esistano norme armonizzate o il costruttore non le abbia applicate o le abbia applicate solo parzialmente, l'organismo di controllo verifica la conformita' delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali di cui all'allegato II e, successivamente, la conformita' della documentazione tecnica di fabbricazione alle specifiche tecniche. 7. Completate le verifiche di cui ai commi 5 e 6 e accertato che il modello sia stato realizzato conformemente alla documentazione tecnica di fabbricazione e che sia adoperabile in sicurezza secondo l'impiego previsto, l'organismo di controllo effettua gli esami e le prove necessarie per stabilire la rispondenza del modello alle norme armonizzate di cui all'art. 2. 8. Nelle ipotesi di cui al comma 6, accertata la conformita' delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, l'organismo di controllo effettua gli esami e le prove necessarie per stabilire la rispondenza del modello a dette specifiche. 9. In caso di esito positivo degli accertamenti effettuati, l'organismo di controllo rilascia al richiedente l'attestato di certificazione CE. Nell'attestato sono indicati i risultati e le conclusioni dei controlli effettuati, nonche' le descrizioni ed i disegni necessari per individuare il modello oggetto di certificazione. 10. In caso di esito negativo degli accertamenti, l'organismo di controllo comunica al richiedente i motivi del mancato accoglimento della domanda di certificazione e ne informa, altresi', gli altri organismi di controllo. 11. Il richiedente non puo' presentare nuova domanda di certificazione allo stesso o ad altro organismo di controllo se non abbia apportato al modello le modifiche eventualmente indicate nella comunicazione di cui al comma 10 e, comunque, quelle necessarie a renderlo conforme alle norme armonizzate di cui all'art. 2 o ai requisiti essenziali di cui all'allegato II. 12. Nelle forme di cui al comma 8 dell'art. 6, si da' notizia alla Commissione CEE ed agli altri Stati membri dei provvedimenti di revoca degli attestati di certificazione CE da parte degli organismi di controllo. 13. La documentazione deve essere tenuta a disposizione dell'amministrazione di vigilanza per dieci anni dalla commercializzazione del DPI.