Art. 7. 
                   Attestato di certificazione CE 
  1. L'attestato di certificazione CE  e'  l'atto  con  il  quale  un
organismo di controllo autorizzato attesta che un modello di  DPI  e'
stato  realizzato  in  conformita'  alle  disposizioni  del  presente
decreto. 
  2. La domanda di certificazione CE e' presentata dal costruttore  o
da un suo rappresentante residente nella  Comunita'  europea,  ad  un
solo organismo di controllo per ogni modello di DPI. 
  3. Nella domanda sono compresi: 
    a) il nome e l'indirizzo  del  costruttore  e,  se  diverso,  del
richiedente,  nonche'  la  ditta  e  la  sede  dell'impresa,  se   il
costruttore  e'  un  imprenditore  individuale;  la  ragione   o   la
denominazione sociale e la sede principale, se trattasi di societa'; 
    b) il luogo di produzione del DPI; 
    c)   la   documentazione   tecnica   di   costruzione    indicata
nell'allegato III. 
  4. La domanda e' corredata da sufficienti esemplari del modello per
cui si chiede la certificazione. 
  5.  L'organismo  di  controllo  verifica   la   conformita'   della
documentazione tecnica di fabbricazione alle norme armonizzate di cui
all'art. 2. 
  6. Qualora non esistano norme armonizzate o il costruttore  non  le
abbia applicate o le abbia applicate solo  parzialmente,  l'organismo
di controllo verifica la conformita'  delle  specifiche  tecniche  di
costruzione  ai  requisiti  essenziali  di  cui  all'allegato  II  e,
successivamente,  la  conformita'  della  documentazione  tecnica  di
fabbricazione alle specifiche tecniche. 
  7. Completate le verifiche di cui ai commi 5 e 6 e accertato che il
modello  sia  stato  realizzato  conformemente  alla   documentazione
tecnica di fabbricazione e che sia adoperabile in  sicurezza  secondo
l'impiego previsto, l'organismo di controllo effettua gli esami e  le
prove necessarie per stabilire la rispondenza del modello alle  norme
armonizzate di cui all'art. 2. 
  8. Nelle ipotesi di cui al comma 6, accertata la conformita'  delle
specifiche tecniche di costruzione ai  requisiti  essenziali  di  cui
all'allegato II, l'organismo di controllo effettua  gli  esami  e  le
prove necessarie per stabilire la rispondenza  del  modello  a  dette
specifiche. 
  9.  In  caso  di  esito  positivo  degli  accertamenti  effettuati,
l'organismo di  controllo  rilascia  al  richiedente  l'attestato  di
certificazione CE. Nell'attestato sono  indicati  i  risultati  e  le
conclusioni dei controlli effettuati, nonche'  le  descrizioni  ed  i
disegni   necessari   per   individuare   il   modello   oggetto   di
certificazione. 
  10. In caso di esito negativo degli  accertamenti,  l'organismo  di
controllo comunica al richiedente i motivi del  mancato  accoglimento
della domanda di certificazione e ne  informa,  altresi',  gli  altri
organismi di controllo. 
  11.  Il  richiedente  non  puo'   presentare   nuova   domanda   di
certificazione allo stesso o ad altro organismo di controllo  se  non
abbia apportato al modello le modifiche eventualmente indicate  nella
comunicazione di cui al comma 10 e,  comunque,  quelle  necessarie  a
renderlo conforme alle norme armonizzate  di  cui  all'art.  2  o  ai
requisiti essenziali di cui all'allegato II. 
  12. Nelle forme di cui al comma 8 dell'art. 6, si da' notizia  alla
Commissione CEE ed agli  altri  Stati  membri  dei  provvedimenti  di
revoca degli attestati di certificazione CE da parte degli  organismi
di controllo. 
  13.  La  documentazione   deve   essere   tenuta   a   disposizione
dell'amministrazione   di   vigilanza   per    dieci    anni    dalla
commercializzazione del DPI.