Art. 9. 
                    Controllo del prodotto finito 
  1. Il costruttore adotta tutte le misure  necessarie  affinche'  il
sistema di fabbricazione, ivi comprese l'ispezione finale dei  DPI  e
le   prove,   garantisca   l'omogenita'   della   produzione   e   la
corrispondenza dei DPI con il  modello  descritto  nell'attestato  di
certificazione CE. 
  2. Le verifiche di cui al comma 3 sono effettuate  senza  preavviso
da un organismo di controllo scelto dal  costruttore,  di  regola  ad
intervalli di almeno un anno. 
  3. L'organismo di controllo accerta  la  conformita'  ai  requisiti
essenziali di cui all'allegato II dei DPI prodotti dal costruttore  e
la loro corrispondenza con il modello oggetto di  certificazione  CE,
esaminadone un numero sufficiente  di  esemplari  ed  effettuando  le
prove previste dalle norme armonizzate e quelle comunque necessarie. 
  4. Qualora sorgano difficolta' nella  valutazione  di  conformita',
l'organismo di controllo, se diverso  da  quello  che  ha  rilasciato
l'attestato di certificazione CE, puo' assumere da quest'ultimo tutte
le informazioni ed i chiarimenti necessari. 
  5. L'organismo di controllo redige  un  resoconto  delle  attivita'
svolte e ne da' copia al costruttore. 
  6. Qualora l'organismo di controllo accerti che la  produzione  non
e' omogenea o che  i  DPI  esaminati  non  corrispondano  al  modello
descritto  nell'attestato  CE  e  non  siano  conformi  ai  requisiti
essenziali di cui all'allegato II, adotta i  provvedimenti  necessari
in relazione a quanto  verificato  e  ne  informa  immediatamente  il
Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  per  gli
eventuali provvedimenti di cui all'art. 13.