Art. 9. Controllo del prodotto finito 1. Il costruttore adotta tutte le misure necessarie affinche' il sistema di fabbricazione, ivi comprese l'ispezione finale dei DPI e le prove, garantisca l'omogenita' della produzione e la corrispondenza dei DPI con il modello descritto nell'attestato di certificazione CE. 2. Le verifiche di cui al comma 3 sono effettuate senza preavviso da un organismo di controllo scelto dal costruttore, di regola ad intervalli di almeno un anno. 3. L'organismo di controllo accerta la conformita' ai requisiti essenziali di cui all'allegato II dei DPI prodotti dal costruttore e la loro corrispondenza con il modello oggetto di certificazione CE, esaminadone un numero sufficiente di esemplari ed effettuando le prove previste dalle norme armonizzate e quelle comunque necessarie. 4. Qualora sorgano difficolta' nella valutazione di conformita', l'organismo di controllo, se diverso da quello che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE, puo' assumere da quest'ultimo tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari. 5. L'organismo di controllo redige un resoconto delle attivita' svolte e ne da' copia al costruttore. 6. Qualora l'organismo di controllo accerti che la produzione non e' omogenea o che i DPI esaminati non corrispondano al modello descritto nell'attestato CE e non siano conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, adotta i provvedimenti necessari in relazione a quanto verificato e ne informa immediatamente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli eventuali provvedimenti di cui all'art. 13.