(Allegato 3)
                            ALLEGATO III 
               DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL FABBRICANTE 
La documentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 deve comprendere
i dati utili sui mezzi impiegati  dal  fabbricante  per  ottenere  la
conformita' di un DPI ai pertinenti requisiti essenziali. 
Nel caso dei modelli di DPI di cui all'articolo 8,  paragrafo  2,  la
documentazione deve comprendere in particolare: 
1) un fascicolo tecnico di fabbricazione cosi' costituito: 
a)  i  progetti  generali  e  dettagliati   del   DPI,   accompagnati
eventualmente dalle note di calcolo e dai risultati  delle  prove  di
prototipi entro i limiti del necessario alla verifica dell'osservanza
dei requisiti essenziali; 
b) l'elenco esaustivo dei requisiti essenziali per la sicurezza e  la
salute, nonche' delle norme armonizzate o altre specifiche  tecniche,
tenuti presenti al momento della progettazione del modello; 
2) la descrizione dei mezzi di controllo e di prova  applicati  nello
stabilimento del fabbricante; 
3) una copia della nota informativa di cui al punto 1.4 dell'allegato
II.