(Allegato 5)
                             ALLEGATO V 
REQUISITI MINIMI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO PRENDERE IN 
CONSIDERAZIONE PER LA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI AUTORIZZATI 
1. Gli organismi  incaricati  di  esaminare  le  attrezzature  devono
disporre del personale qualificato in numero sufficiente e dei  mezzi
necessari  per  assolvere  adeguatamente  le  mansioni  tecniche   ed
amministrative connesse con il  rilascio  degli  attestati  ed  avere
accesso alle apparecchiature necessarie  per  gli  esami  eccezionali
previsti dalle direttive particolari. 
2. L'organismo, il direttore e il personale non possono essere ne' il
progettista, ne' il costruttore, ne' il fornitore, ne' l'installatore
delle attrezzature, ne' il mandatario di una di queste persone.  Essi
non possono intervenire, ne' direttamente ne' come  mandatari,  nella
progettazione, nella costruzione,  nella  commercializzazione,  nella
rappresentanza o nella manutenzione di tali  attrezzature.  Cio'  non
esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni  tecniche  tra
il costruttore e l'organismo autorizzato. 
3. Il personale incaricato di esaminare le attrezzature, in vista del
rilascio dell'attestato di certificazione CEE, deve eseguire  i  suoi
compiti con la massima integrita' e competenza tecnica e deve  essere
libero da qualsiasi pressione o incentivo, soprattutto  di  carattere
finanziario, che possa influire sul suo giudizio o sui risultati  dei
lavori, in particolare da parte di persone o  gruppi  interessati  ai
risultati dell'esame. 
4. Il personale incarico degli esami deve possedere: 
- una buona formazione tecnica e professionale; 
- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative agli esami
che esegue e una pratica sufficiente su tali lavori; 
- l'attitudine richiesta  per  redigere  i  verbali  e  le  relazioni
riguardanti i lavori effettuati. 
5. Deve essere  garantita  l'indipendenza  del  personale  incaricato
dell'esame.  La  retribuzione  di  ogni  agente   non   deve   essere
proporzionata  ne'  al  numero  dei  controlli  effettuati,  ne'   ai
risultati ottenuti. 
6. L'organismo deve essere assicurato in materia  di  responsabilita'
civile. 
7. Il personale dell'organismo e' vincolato dal segreto professionale
per tutto cio' che apprende nell'esercizio delle sue funzioni.