Art. 10. 
          Funzioni delle autorita' competenti. - Vigilanza 
  1. Le autorita' di cui all'art.  9,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, hanno i seguenti compiti: 
    a) controllare gli apparecchi messi in commercio per  verificarne
la rispondenza ai requisiti di protezione di cui all'art. 4; 
    b)  individuare  e  risolvere  situazioni   di   incompatibilita'
elettromagnetica, in particolare nei casi di radiodisturbi. 
  2. Al fine di  verificare  la  conformita'  degli  apparecchi  alle
prescrizioni del presente decreto, il Ministero delle poste  e  delle
telecomunicazioni ed il Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, hanno facolta' di disporre verifiche e controlli. 
  3. Le verifiche e i controlli di cui al  comma  2,  possono  essere
effettuati anche con metodo a  campione,  presso  il  costruttore,  i
depositi sussidiari del costruttore, i grossisti, gli importatori,  i
commercianti e presso gli utilizzatori. A  tal  fine  debbono  essere
consentiti alle persone incaricate: 
    a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei
prodotti; 
    b)   l'acquisizione   di   tutte   le   informazioni   necessarie
all'accertamento; 
    c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove. 
  4. I risultati delle  verifiche  e  dei  controlli  debbono  essere
comunicati al responsabile entro il termine di  sessanta  giorni  dal
prelievo degli apparecchi. 
  5. I soggetti di cui al comma 3  sono  tenuti  al  pagamento  delle
spese per l'esecuzione delle prove. I campioni, per i quali sia stato
rilevato il rispetto dei requisiti  di  protezione,  sono  restituiti
entro sessanta giorni dal prelievo. 
  6. Ferme le attribuzioni di cui all'art. 9, le autorita' competenti
cooperano nell'attuazione delle verifiche e  dei  controlli  suddetti
avvalendosi delle strutture tecniche esistenti. 
  7. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,  di  concerto
con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
puo' con propri decreti affidare,  senza  concessione  di  esclusiva,
attivita' di verifica a taluni istituti, enti o  laboratori,  purche'
dotati di comprovate capacita' tecniche e di  adeguate  attrezzature;
con i decreti sono stabiliti limiti  e  modalita'  operative  e  puo'
essere determinata la durata dell'affidamento.