Art. 10. Funzioni delle autorita' competenti. - Vigilanza 1. Le autorita' di cui all'art. 9, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno i seguenti compiti: a) controllare gli apparecchi messi in commercio per verificarne la rispondenza ai requisiti di protezione di cui all'art. 4; b) individuare e risolvere situazioni di incompatibilita' elettromagnetica, in particolare nei casi di radiodisturbi. 2. Al fine di verificare la conformita' degli apparecchi alle prescrizioni del presente decreto, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, hanno facolta' di disporre verifiche e controlli. 3. Le verifiche e i controlli di cui al comma 2, possono essere effettuati anche con metodo a campione, presso il costruttore, i depositi sussidiari del costruttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti e presso gli utilizzatori. A tal fine debbono essere consentiti alle persone incaricate: a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti; b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento; c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove. 4. I risultati delle verifiche e dei controlli debbono essere comunicati al responsabile entro il termine di sessanta giorni dal prelievo degli apparecchi. 5. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove. I campioni, per i quali sia stato rilevato il rispetto dei requisiti di protezione, sono restituiti entro sessanta giorni dal prelievo. 6. Ferme le attribuzioni di cui all'art. 9, le autorita' competenti cooperano nell'attuazione delle verifiche e dei controlli suddetti avvalendosi delle strutture tecniche esistenti. 7. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' con propri decreti affidare, senza concessione di esclusiva, attivita' di verifica a taluni istituti, enti o laboratori, purche' dotati di comprovate capacita' tecniche e di adeguate attrezzature; con i decreti sono stabiliti limiti e modalita' operative e puo' essere determinata la durata dell'affidamento.