Art. 11. S a n z i o n i 1. Sono assoggettati a sequestro nei modi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, gli apparecchi di cui all'art. 2, comma 1: a) non conformi ai requisiti di protezione, ancorche' immessi nel mercato con il corredo dell'attestazione prevista dagli articoli 7 ed 8; b) immessi nel mercato senza la predetta attestazione. 2. Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi successivi all'esecuzione del sequestro non sia stato proceduto a regolarizzazione in conformita' agli articoli 7 ed 8, ovvero al loro ritiro dal mercato. 3. Chiunque immette nel mercato apparecchi non conformi ai requisiti di protezione e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni. 4. Chiunque immette nel mercato senza il corredo dell'attestazione prevista dagli articoli 7 ed 8 apparecchi conformi ai requisiti di protezione e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. 5. Chiunque commercializza, sia all'ingrosso sia al dettaglio e chiunque installa apparecchi per i quali non sia stata messa l'attestazione di cui al comma quattro, e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni. 6. Chiunque acquista o utilizza apparecchi privi della attestazione di cui al comma 4, e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta mila a lire trecento mila. Alla stessa sanzione soggiace chiunque ometta la comunicazione di cui all'art. 5. 7. Si applica in quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 8. Le autorita' competenti di cui all'art. 9, comma 1, promuovono presso la Commissione delle Comunita' europee le iniziative necessarie per l'accertamento del difetto di conformita' degli apparecchi alle norme specificate nell'art. 6 in materia di compatibilita' elettromagnetica.
Nota all'art. 11: - La legge n. 689/1981 detta modifiche al sistema penale ed e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981.