Art. 11. 
                           S a n z i o n i 
  1. Sono assoggettati a sequestro nei modi previsti dalla  legge  24
novembre 1981, n. 689, gli apparecchi di cui all'art. 2, comma 1: 
    a) non conformi ai requisiti di protezione, ancorche' immessi nel
mercato con il corredo dell'attestazione prevista dagli articoli 7 ed
8; 
    b) immessi nel mercato senza la predetta attestazione. 
  2. Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi  successivi
all'esecuzione   del   sequestro   non   sia   stato   proceduto    a
regolarizzazione in conformita' agli articoli 7 ed 8, ovvero al  loro
ritiro dal mercato. 
  3.  Chiunque  immette  nel  mercato  apparecchi  non  conformi   ai
requisiti di protezione e' assoggettato alla sanzione  amministrativa
pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni. 
  4. Chiunque immette nel mercato senza il corredo  dell'attestazione
prevista dagli articoli 7 ed 8 apparecchi conformi  ai  requisiti  di
protezione e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da
lire cinque milioni a lire trenta milioni. 
  5. Chiunque commercializza, sia all'ingrosso  sia  al  dettaglio  e
chiunque  installa  apparecchi  per  i  quali  non  sia  stata  messa
l'attestazione di cui al comma quattro, e' assoggettato alla sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  lire  tre  milioni  a  lire  diciotto
milioni. 
  6. Chiunque acquista o utilizza apparecchi privi della attestazione
di cui al comma  4,  e'  assoggettato  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da lire cinquanta mila a lire trecento mila.  Alla  stessa
sanzione soggiace chiunque ometta la comunicazione di cui all'art. 5. 
  7. Si applica in quanto compatibili le  disposizioni  di  cui  alla
legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  8. Le autorita' competenti di cui all'art. 9, comma  1,  promuovono
presso  la  Commissione  delle  Comunita'   europee   le   iniziative
necessarie  per  l'accertamento  del  difetto  di  conformita'  degli
apparecchi  alle  norme  specificate  nell'art.  6  in   materia   di
compatibilita' elettromagnetica. 
 
          Nota all'art. 11:
             - La legge n. 689/1981 detta modifiche al sistema penale
          ed e' pubblicata nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981.