Art. 2. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli apparecchi che possono creare emissioni elettromagnetiche o il cui funzionamento puo' essere alterato da disturbi elettromagnetici presenti nell'ambiente. Esso fissa i requisiti di protezione in materia di compatibilita' elettromagnetica nonche' le relative modalita' di controllo. 2. Gli apparecchi costruiti per usi militari non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, a meno che siano disponibili in commercio. 3. Gli apparecchi radio utilizzati da radioamatori non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, a meno che siano disponibili in commercio. 4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano o cessano di essere applicate a quegli apparecchi i cui requisiti di protezione in materia di compatibilita' elettromagnetica siano stabiliti da norme di attuazione di specifiche direttive comunitarie.