Art. 2. 
                        Campo di applicazione 
  1. Il presente decreto  si  applica  agli  apparecchi  che  possono
creare emissioni elettromagnetiche o il cui funzionamento puo' essere
alterato da disturbi elettromagnetici  presenti  nell'ambiente.  Esso
fissa  i  requisiti  di  protezione  in  materia  di   compatibilita'
elettromagnetica nonche' le relative modalita' di controllo. 
  2. Gli apparecchi costruiti per  usi  militari  non  rientrano  nel
campo  di  applicazione  del  presente  decreto,  a  meno  che  siano
disponibili in commercio. 
  3. Gli apparecchi radio utilizzati da  radioamatori  non  rientrano
nel campo di applicazione del presente  decreto,  a  meno  che  siano
disponibili in commercio. 
  4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano o  cessano
di essere applicate a quegli apparecchi i cui requisiti di protezione
in materia di  compatibilita'  elettromagnetica  siano  stabiliti  da
norme di attuazione di specifiche direttive comunitarie.