Art. 3. 
        Requisiti per l'immissione in commercio o in servizio 
  1. Gli apparecchi possono essere immessi nel mercato o in  servizio
soltanto se essi soddisfano i requisiti fissati dal presente  decreto
legislativo,  quando  sono  installati  ed  opportunamente  mantenuti
nonche' utilizzati conformemente alla loro destinazione.