Art. 5. 
                           Misure speciali 
  1.   Le   disposizioni   del   presente    decreto    non    ostano
all'applicazione, su iniziativa delle  autorita'  competenti  di  cui
all'art. 9, delle seguenti misure speciali: 
    a) misure concernenti l'entrata  in  servizio  e  l'utilizzazione
dell'apparecchio, adottate per un luogo particolare, per rimediare ad
un problema  di  compatibilita'  elettromagnetica  gia'  esistente  o
prevedibile; 
    b) misure concernenti l'installazione dell'apparecchio,  adottate
per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazioni o  le  stazioni
riceventi o trasmittenti utilizzate per motivi di sicurezza. 
  2.  Le  autorita'  competenti  notificano  alla  Commissione  delle
Comunita' europee ed agli altri Stati membri le  misure  speciali  di
cui al comma 1.