Art. 5. Misure speciali 1. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione, su iniziativa delle autorita' competenti di cui all'art. 9, delle seguenti misure speciali: a) misure concernenti l'entrata in servizio e l'utilizzazione dell'apparecchio, adottate per un luogo particolare, per rimediare ad un problema di compatibilita' elettromagnetica gia' esistente o prevedibile; b) misure concernenti l'installazione dell'apparecchio, adottate per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazioni o le stazioni riceventi o trasmittenti utilizzate per motivi di sicurezza. 2. Le autorita' competenti notificano alla Commissione delle Comunita' europee ed agli altri Stati membri le misure speciali di cui al comma 1.