Art. 6. Presunzione di conformita' 1. Si presumono conformi ai requisiti di protezione di cui all'art. 4 gli apparecchi che soddisfano: a) le norme nazionali che traspongono le corrispondenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee; i riferimenti di tali norme nazionali sono, a loro volta, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ad iniziativa delle autorita' competenti di cui all'art. 9; b) oppure, quando non esistono norme armonizzate, le norme nazionali degli Stati membri i cui riferimenti sono pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee; i riferimenti di tali norme sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ad iniziativa delle autorita' di cui alla lettera a). 2. In assenza delle norme di cui al comma 1, oppure qualora il fabbricante non abbia applicato, in tutto o in parte, dette norme, gli apparecchi sono considerati conformi ai requisiti di protezione di cui all'art. 4 se cio' e' documentato con uno degli attestati di cui all'art. 7, comma 6. 3. Le autorita' competenti, se ritengono che le norme armonizzate citate al comma 1, lettera a), non soddisfano pienamente i requisiti di protezione, adiscono il comitato permanente di cui all'art. 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317.
Nota all'art. 6: - La legge n. 317/1986 da' attuazione alla direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. L'art. 3 e' cosi' formulato: "Art. 3. (Nomine di rappresentanti dello Stato nel comitato della Commissione CEE). - 1. I rappresentanti dello Stato italiano in seno al Comitato permanente previsto dall'art. 5 della direttiva n. 83/189/CEE del 28 marzo 1983 sono nominati dal Ministro degli affari esteri, su designazione, rispettivamente, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito dei funzionari delle direzioni generali specificamente competenti. 2. I rappresentanti di cui al comma precedente coordinano la propria attivita' con le altre amministrazioni pubbliche interessate. 3. Il Ministro degli affari esteri puo' anche designare, di volta in volta, in casi particolari, funzionari di amministrazioni pubbliche altamente specializzati su specifici argomenti da trattare in seno al Comitato di cui al comma 1".