Art. 6. 
                     Presunzione di conformita' 
  1. Si presumono conformi ai requisiti di protezione di cui all'art.
4 gli apparecchi che soddisfano: 
   a) le norme nazionali  che  traspongono  le  corrispondenti  norme
armonizzate,  i  cui  riferimenti  sono  pubblicati  nella  "Gazzetta
Ufficiale" delle Comunita'  europee;  i  riferimenti  di  tali  norme
nazionali sono, a loro volta,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana ad iniziativa delle autorita' competenti di
cui all'art. 9; 
   b)  oppure,  quando  non  esistono  norme  armonizzate,  le  norme
nazionali degli Stati membri i cui riferimenti sono pubblicati  nella
"Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee; i riferimenti  di  tali
norme sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana ad iniziativa delle autorita' di cui alla lettera a). 
  2. In assenza delle norme di cui al  comma  1,  oppure  qualora  il
fabbricante non abbia applicato, in tutto o in  parte,  dette  norme,
gli apparecchi sono considerati conformi ai requisiti  di  protezione
di cui all'art. 4 se cio' e' documentato con uno degli  attestati  di
cui all'art. 7, comma 6. 
  3. Le autorita' competenti, se ritengono che le  norme  armonizzate
citate al comma 1, lettera a), non soddisfano pienamente i  requisiti
di protezione, adiscono il comitato  permanente  di  cui  all'art.  3
della legge 21 giugno 1986, n. 317. 
 
          Nota all'art. 6:
             -  La legge n. 317/1986 da' attuazione alla direttiva n.
          83/189/CEE  relativa  alla  procedura  d'informazione   nel
          settore  delle  norme  e  delle  regolamentazioni tecniche.
          L'art. 3 e' cosi' formulato:
             "Art. 3.  (Nomine  di  rappresentanti  dello  Stato  nel
          comitato  della  Commissione  CEE).  -  1. I rappresentanti
          dello  Stato  italiano  in  seno  al  Comitato   permanente
          previsto  dall'art. 5 della direttiva n.  83/189/CEE del 28
          marzo 1983 sono nominati dal Ministro degli affari  esteri,
          su     designazione,    rispettivamente,    del    Ministro
          dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  e  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito
          dei  funzionari  delle  direzioni  generali  specificamente
          competenti.
             2.  I  rappresentanti  di  cui   al   comma   precedente
          coordinano    la    propria    attivita'   con   le   altre
          amministrazioni pubbliche interessate.
             3. Il Ministro degli affari esteri puo' anche designare,
          di volta in  volta,  in  casi  particolari,  funzionari  di
          amministrazioni   pubbliche   altamente   specializzati  su
          specifici argomenti da trattare in seno al Comitato di  cui
          al comma 1".