Art. 9. 
Designazione delle autorita' competenti degli organismi competenti  e
                     degli organismi notificati 
  1. Le autorita' competenti per l'attuazione  del  presente  decreto
secondo i compiti di cui all'art. 10 sono: 
    a) il Ministero delle poste e  delle  telecomunicazioni  per  gli
apparecchi di telecomunicazioni e per tutti quelli che  per  il  loro
funzionamento fanno uso dello spettro delle radiofrequenze; 
    b) il Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
per i rimanenti apparecchi. 
  2.  Sono  abilitati  a  rilasciare  una  relazione  tecnica  o   un
certificato per gli apparecchi  di  cui  all'art.  7,  comma  6,  gli
organismi indicati nel decreto del Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni del 1 settembre 1980, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 28 ottobre 1980. 
  3. Con decreto del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato, possono essere riconosciuti competenti nel  settore
della compatibilita' elettromagnetica organismi di  cui  all'art.  1,
lettera e). 
  4. Ai fini  del  presente  decreto,  l'ispettorato  generale  delle
telecomunicazioni e' abilitato a rilasciare attestati di esame CE del
tipo per gli apparecchi radiotrasmittenti. L'attestato e'  rilasciato
entro novanta giorni dalla data di ricevimento  dei  risultati  delle
prove di  conformita'  effettuate  presso  laboratori  designati  dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
  5. Con decreto del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato, possono essere riconosciuti competenti nel  settore
della   compatibilita'   elettromagnetica    per    gli    apparecchi
radiotrasmittenti, organismi di cui all'art. 1, lettera g). 
  6.  Se  vengono  meno  i  requisiti  di  cui  all'allegato   2,   i
riconoscimenti di cui ai commi 3 e 5 sono revocati. 
 
          Nota all'art. 9:
             -  Il  D.M. 1 settembre 1980, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  296  del  28  ottobre  1980,   concerne   la
          designazione  degli  organismi  incaricati  di rilasciare i
          contrassegni e gli attestati di rispondenza ai sensi  della
          legge  22  maggio  1980,  n.  209.  Si  trascrive  il testo
          dell'articolo:
             "Art. 1. - L'Istituto  superiore  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni   (ISPT)  e'  designato  quale  organismo
          incaricato di effettuare gli  accertamenti  di  conformita'
          alle  norme in materia di prevenzione e di eliminazione dei
          radiodisturbi ai sensi dell'art. 1 della  legge  22  maggio
          1980, n. 209 (3).
             Sono  designati altresi' a svolgere le predette funzioni
          l'Istituto elettrotecnico nazionale "G. Ferraris",  (IENGT)
          di  Torino,  l'Istituto  italiano  del  marchio di qualita'
          (IMQ) di Milano ed il  Centro  elettrotecnico  sperimentale
          italiano "G. Motta" (CESI) di Milano.
             Nei  decreti  ministeriali, con i quali, in applicazione
          del secondo comma della citata legge n. 209,  vengono  ema-
          nate  le  norme  per  ciascun settore di applicazione della
          legge medesima, sono indicati quale o  quali  dei  predetti
          organismi  sono  incaricati di eseguire gli accertamenti di
          conformita'.
             Art. 2. - Gli organismi di cui  all'articolo  precedente
          sono  tenuti  a comunicare al Ministero delle poste e delle
          telecomunicazioni  ed  al  Ministero  dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato,  almeno ogni anno, l'elenco
          degli apparati sottoposti agli accertamenti in applicazione
          del disposto del precedente art. 1.
             Art. 3. - Le spese occorrenti per l'effettuazione  degli
          accertamenti di conformita' sono a carico dei richiedenti.
             Art.   4.   -   Il   Ministero   delle   poste  e  delle
          telecomunicazioni  ed  il  Ministero  dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato  si riservano la facolta' di
          revocare le designazioni degli organismi di cui al  secondo
          comma   dell'art.  1  in  presenza  di  inadempimento  agli
          obblighi previsti o di irregolare svolgimento  dei  compiti
          demandati".