Art. 9. Designazione delle autorita' competenti degli organismi competenti e degli organismi notificati 1. Le autorita' competenti per l'attuazione del presente decreto secondo i compiti di cui all'art. 10 sono: a) il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli apparecchi di telecomunicazioni e per tutti quelli che per il loro funzionamento fanno uso dello spettro delle radiofrequenze; b) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i rimanenti apparecchi. 2. Sono abilitati a rilasciare una relazione tecnica o un certificato per gli apparecchi di cui all'art. 7, comma 6, gli organismi indicati nel decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 1 settembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 28 ottobre 1980. 3. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere riconosciuti competenti nel settore della compatibilita' elettromagnetica organismi di cui all'art. 1, lettera e). 4. Ai fini del presente decreto, l'ispettorato generale delle telecomunicazioni e' abilitato a rilasciare attestati di esame CE del tipo per gli apparecchi radiotrasmittenti. L'attestato e' rilasciato entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei risultati delle prove di conformita' effettuate presso laboratori designati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 5. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere riconosciuti competenti nel settore della compatibilita' elettromagnetica per gli apparecchi radiotrasmittenti, organismi di cui all'art. 1, lettera g). 6. Se vengono meno i requisiti di cui all'allegato 2, i riconoscimenti di cui ai commi 3 e 5 sono revocati.
Nota all'art. 9: - Il D.M. 1 settembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 28 ottobre 1980, concerne la designazione degli organismi incaricati di rilasciare i contrassegni e gli attestati di rispondenza ai sensi della legge 22 maggio 1980, n. 209. Si trascrive il testo dell'articolo: "Art. 1. - L'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni (ISPT) e' designato quale organismo incaricato di effettuare gli accertamenti di conformita' alle norme in materia di prevenzione e di eliminazione dei radiodisturbi ai sensi dell'art. 1 della legge 22 maggio 1980, n. 209 (3). Sono designati altresi' a svolgere le predette funzioni l'Istituto elettrotecnico nazionale "G. Ferraris", (IENGT) di Torino, l'Istituto italiano del marchio di qualita' (IMQ) di Milano ed il Centro elettrotecnico sperimentale italiano "G. Motta" (CESI) di Milano. Nei decreti ministeriali, con i quali, in applicazione del secondo comma della citata legge n. 209, vengono ema- nate le norme per ciascun settore di applicazione della legge medesima, sono indicati quale o quali dei predetti organismi sono incaricati di eseguire gli accertamenti di conformita'. Art. 2. - Gli organismi di cui all'articolo precedente sono tenuti a comunicare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, almeno ogni anno, l'elenco degli apparati sottoposti agli accertamenti in applicazione del disposto del precedente art. 1. Art. 3. - Le spese occorrenti per l'effettuazione degli accertamenti di conformita' sono a carico dei richiedenti. Art. 4. - Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riservano la facolta' di revocare le designazioni degli organismi di cui al secondo comma dell'art. 1 in presenza di inadempimento agli obblighi previsti o di irregolare svolgimento dei compiti demandati".