Art. 2. 
  Misure straordinarie volte a contenere le riduzioni di personale 
  1. Fino al 31 dicembre 1995, nei casi in cui gli accordi  sindacali
intervenuti nell'ambito delle procedure disciplinate  dagli  articoli
1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevedano, al  fine  di
evitare la riduzione del personale, una  contrazione  dell'orario  di
lavoro e della retribuzione non superiore al 30 per cento rispetto  a
quello  ordinario  previsto  dai  contratti  collettivi  di   lavoro,
all'impresa interessata viene corrisposto, per un periodo massimo  di
due anni mediante rate trimestrali, un contributo pari alla meta' del
differenziale retributivo, che deve essere ripartito in parti  uguali
tra l'impresa medesima e i lavoratori  interessati.  Tale  contributo
non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti  contrattuali  e
di legge, ivi compresi gli  obblighi  contributivi  previdenziali  ed
assistenziali. 
  2. Ai fini  del  presente  articolo,  l'impresa  presenta  istanza,
corredata dell'accordo  sindacale,  agli  uffici  del  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'articolo 4,
comma 15, della  legge  23  luglio  1991,  n.  223;  l'ammissione  e'
disposta, con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,   entro   quarantacinque    giorni    dalla    presentazione
dell'istanza. 
  3. Gli accordi sindacali, per le medesime finalita' di cui al comma
1, possono regolare il comando o il distacco di uno o piu' lavoratori
dall'impresa ad altra per una durata temporanea. 
  4. Ai datori di lavoro, che non  abbiano  nell'azienda  sospensioni
dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1  della  legge  23  luglio
1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione  di  personale
nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di
acquisire professionalita'  sostanzialmente  diverse  da  quelle  dei
lavoratori interessati  alle  predette  riduzioni  o  sospensioni  di
personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori, che
fruiscono del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,
dipendenti   da   imprese   beneficiarie   da   almeno    sei    mesi
dell'intervento, sono concessi i  benefici  di  cui  all'articolo  8,
comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati  nella  misura
ivi  prevista,  ridotta  di  tre  mesi,  sulla  base  dell'eta'   del
lavoratore al momento dell'assunzione. Per un periodo di dodici  mesi
la quota di contribuzione a carico del datore di  lavoro  e'  pari  a
quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio  1955,  n.
25, e successive modificazioni, ferma  restando  la  contribuzione  a
carico del lavoratore nelle misure previste per  la  generalita'  dei
lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991,  n.
223,  sono  soppresse  le  parole  da:  "nonche'   quelli"   a:   "di
integrazione salariale". 
  5. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro  mesi  di
cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e'
ridotto a dodici mesi. I trattamenti  relativi  ai  dipendenti  delle
imprese beneficiarie dell'intervento  straordinario  di  integrazione
salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei
limiti del complessivo importo di lire 95  miliardi  con  riferimento
all'intero periodo di anticipazione. 
  6. I provvedimenti assunti sulla base  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  per  i
trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2  del  decreto-legge  21
febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
aprile 1985, n.  143,  e  successive  modificazioni,  nonche'  per  i
trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6
del richiamato articolo 22, possono  essere  ulteriormente  prorogati
per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a  sei  mesi,
con  pari  riduzione  della  durata  del  trattamento  economico   di
mobilita' per i lavoratori interessati e ferma restando la iscrizione
degli stessi nella lista di mobilita' anche per  il  periodo  per  il
quale non percepiscono la relativa indennita'.