Art. 2. Misure straordinarie volte a contenere le riduzioni di personale 1. Fino al 31 dicembre 1995, nei casi in cui gli accordi sindacali intervenuti nell'ambito delle procedure disciplinate dagli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevedano, al fine di evitare la riduzione del personale, una contrazione dell'orario di lavoro e della retribuzione non superiore al 30 per cento rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro, all'impresa interessata viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni mediante rate trimestrali, un contributo pari alla meta' del differenziale retributivo, che deve essere ripartito in parti uguali tra l'impresa medesima e i lavoratori interessati. Tale contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. 2. Ai fini del presente articolo, l'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'articolo 4, comma 15, della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione e' disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza. 3. Gli accordi sindacali, per le medesime finalita' di cui al comma 1, possono regolare il comando o il distacco di uno o piu' lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea. 4. Ai datori di lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori, che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'eta' del lavoratore al momento dell'assunzione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e' pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalita' dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da: "nonche' quelli" a: "di integrazione salariale". 5. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione. 6. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonche' per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a sei mesi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita' per i lavoratori interessati e ferma restando la iscrizione degli stessi nella lista di mobilita' anche per il periodo per il quale non percepiscono la relativa indennita'.