Art. 3. Termini per la richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale 1. All'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio nel termine previsto dal primo comma; in caso di inoltro tardivo si applicano le disposizioni di cui al secondo comma.".