Art. 3. 
Termini per la richiesta di proroga del trattamento straordinario  di
                       integrazione salariale 
  1. All'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e'  aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
  "La  richiesta  di  proroga  del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale deve essere presentata  all'ufficio  regionale
del lavoro e della massima occupazione ed  all'ispettorato  regionale
del lavoro competente per territorio nel termine previsto  dal  primo
comma; in caso di inoltro tardivo si applicano le disposizioni di cui
al secondo comma.".