Art. 4. 
                        Norma interpretativa 
  1. Ai fini dell'erogazione del  contributo  previsto  dall'articolo
15,  comma  52,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  per  "nuove
assunzioni" sono da intendersi anche quelle effettuate con  passaggio
diretto ed immediato da societa' costituite dalla GEPI  S.p.a.  o  da
societa' in stato  di  amministrazione  straordinaria,  in  quanto  i
lavoratori interessati siano posti  in  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria nei limiti  delle  risorse  disponibili  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione
di spesa di cui al predetto comma 52.