Art. 5. 
Incompatibilita'  tra  prestazioni  economiche  di  disoccupazione  e
                            pensionamenti 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, i  trattamenti  ordinari  e  speciali  di  disoccupazione  e
l'indennita'  di  mobilita'  sono  incompatibili  con  i  trattamenti
pensionistici   diretti   a   carico   dell'assicurazione    generale
obbligatoria per l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei
lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi  ed
esclusivi  dell'assicurazione  medesima,   nonche'   delle   gestioni
speciali  dei  lavoratori  autonomi,   e   con   i   trattamenti   di
pensionamento anticipato.