Art. 6. 
          Assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari 
  1.  Per  gli  anni  1992  e  1993,  i  cittadini   extracomunitari,
regolarmente  residenti  in  Italia  ed  iscritti  nelle   liste   di
collocamento, sono equiparati ai  cittadini  italiani  non  occupati,
iscritti  nelle   liste   di   collocamento,   per   quanto   attiene
all'assistenza sanitaria erogata in  Italia  dal  Servizio  sanitario
nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo  63
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive  modificazioni  ed
integrazioni.