Art. 7. 
                       Fondo per l'occupazione 
  1. A far data dal  1  gennaio  1993,  le  risorse  derivanti  dalle
maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo gia'  stabilito
dalla disposizione contenuta nell'articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo  di  cui  all'articolo
medesimo per l'accesso al  Fondo  sociale  europeo  dei  progetti  di
formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego. 
  2. Nell'ambito della gestione del Fondo di  cui  al  comma  1  sono
mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione  per  l'anno
1992 e seguenti della gestione per l'integrazione  del  finanziamento
dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui  all'articolo  26  della
legge 21  dicembre  1978,  n.  845,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  e  del  Fondo  per  la  mobilita'  della   manodopera,
istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni. 
  3. Per assicurare la continuita' operativa delle attivita' previste
dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e  dalla
legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli
8055 e 8056 dello stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e
della previdenza sociale, a far data dal 1 gennaio 1993,  affluiscono
alle disponibilita' del Fondo di cui al comma 1. 
  4.  Nell'ambito  della  stessa  gestione  e'   mantenuta   evidenza
contabile  per  la  gestione  dei  residui  attivi  e  passivi  delle
pregresse   gestioni.   Alla   stessa   gestione   confluiscono    le
disponibilita'   risultanti   dall'eventuale   riaccertamento   delle
situazioni relative agli esercizi pregressi. 
  5. Sono abrogate, con effetto dal 1 gennaio 1993,  le  disposizioni
contenute negli articoli 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 
845, per le parti gia' disciplinate dalle disposizioni  del  presente
articolo.