Art. 7. Fondo per l'occupazione 1. A far data dal 1 gennaio 1993, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo gia' stabilito dalla disposizione contenuta nell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego. 2. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 1 sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la mobilita' della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni. 3. Per assicurare la continuita' operativa delle attivita' previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a far data dal 1 gennaio 1993, affluiscono alle disponibilita' del Fondo di cui al comma 1. 4. Nell'ambito della stessa gestione e' mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Alla stessa gestione confluiscono le disponibilita' risultanti dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi. 5. Sono abrogate, con effetto dal 1 gennaio 1993, le disposizioni contenute negli articoli 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti gia' disciplinate dalle disposizioni del presente articolo.