Art. 8. 
                        Copertura finanziaria 
  1. Gli oneri derivanti dal presente decreto sono valutati: 
    a) in lire 20 miliardi per l'anno 1992, in lire 100 miliardi  per
ciascuno degli anni 1993 e 1994 e in  lire  80  miliardi  per  l'anno
1995, con riferimento all'articolo 1, comma 2; 
    b) in lire 36 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995,
con riferimento all'articolo 2, comma 1; 
    c) in lire 16 miliardi per l'anno 1993, in lire 31  miliardi  per
ciascuno degli anni 1994 e 1995 e in  lire  17  miliardi  per  l'anno
1996, con riferimento all'articolo 2, comma 5. 
  2. Al complessivo onere di lire 503 miliardi si provvede: 
    a) quanto a lire 110 miliardi, mediante utilizzo delle 
 disponibilita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1 
aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15
maggio 1989, n. 181; 
    b) quanto a lire 343 miliardi, mediante  corrispondente  utilizzo
delle disponibilita' della gestione  di  cui  all'articolo  26  della
legge 21 dicembre 1978, n. 845; 
    c) quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente utilizzo di
parte delle entrate per l'anno 1993 di cui all'articolo 7, comma 1. 
  3. Le somme di cui al comma 2 sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato secondo le modulazioni indicate al  comma  1  per  essere
riassegnate ad  appositi  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.