Art. 8. Copertura finanziaria 1. Gli oneri derivanti dal presente decreto sono valutati: a) in lire 20 miliardi per l'anno 1992, in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e in lire 80 miliardi per l'anno 1995, con riferimento all'articolo 1, comma 2; b) in lire 36 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, con riferimento all'articolo 2, comma 1; c) in lire 16 miliardi per l'anno 1993, in lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e in lire 17 miliardi per l'anno 1996, con riferimento all'articolo 2, comma 5. 2. Al complessivo onere di lire 503 miliardi si provvede: a) quanto a lire 110 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181; b) quanto a lire 343 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; c) quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente utilizzo di parte delle entrate per l'anno 1993 di cui all'articolo 7, comma 1. 3. Le somme di cui al comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modulazioni indicate al comma 1 per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.