Art. 10. Requisiti di esperienza e di onorabilita' degli esponenti aziendali 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso enti creditizi devono possedere i requisiti di esperienza e di onorabilita' stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o, in caso di difetto sopravvenuto, entro trenta giorni dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia. 3. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le stesse modalita' di cui al comma 2.