Art. 10. 
 Requisiti di esperienza e di onorabilita' degli esponenti aziendali 
  1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso enti  creditizi  devono  possedere  i  requisiti  di
esperienza e di onorabilita' stabiliti con regolamento  del  Ministro
del tesoro adottato, sentita la Banca d'Italia,  ai  sensi  dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  2. Il difetto dei requisiti determina  la  decadenza  dall'ufficio.
Essa e' dichiarata dal  consiglio  di  amministrazione  entro  trenta
giorni dalla nomina o, in caso di difetto sopravvenuto, entro  trenta
giorni dal momento in cui ne  abbia  avuto  conoscenza.  In  caso  di
inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia. 
  3. Il regolamento di  cui  al  comma  1  stabilisce  le  cause  che
comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La
sospensione e' dichiarata con le stesse modalita' di cui al comma 2.