Art. 11. 
Requisiti di onorabilita' dei partecipanti  al  capitale  degli  enti
                              creditizi 
  1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, determina con
regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilita' dei partecipanti  al
capitale degli enti creditizi. 
  2. Con lo stesso regolamento il Ministro del tesoro  stabilisce  la
quota del capitale che deve essere posseduta per  l'applicazione  del
comma 1. A questo  fine  si  considerano  anche  le  azioni  o  quote
possedute  per  il  tramite  di  societa'  controllate,  di  societa'
fiduciarie o per interposta persona. 
  3. In assenza dei requisiti non puo' essere esercitato  il  diritto
di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In
caso  di  inosservanza,  la  deliberazione  e'  impugnabile  a  norma
dell'art. 2377 del codice civile  se  la  maggioranza  richiesta  non
sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni  o
quote. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia
entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero,  se  questa  e'
soggetta a iscrizione nel registro  delle  imprese,  entro  sei  mesi
dall'iscrizione. Le azioni o quote  per  le  quali  non  puo'  essere
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini  della  regolare
costituzione dell'assemblea.