Art. 11. Requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale degli enti creditizi 1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, determina con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale degli enti creditizi. 2. Con lo stesso regolamento il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. 3. In assenza dei requisiti non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.