Art. 13. 
                    Succursali di enti creditizi 
  1. Gli enti creditizi nazionali possono  stabilire  succursali  nel
territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari. La  Banca
d'Italia puo' vietare lo stabilimento di  una  nuova  succursale  per
motivi attinenti  all'adeguatezza  delle  strutture  organizzative  o
della situazione finanziaria, economica e  patrimoniale  degli  enti.
Gli  enti  creditizi  si  attengono  alle  procedure  indicate  nelle
istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. 
  2. Gli enti creditizi nazionali possono stabilire succursali in uno
Stato extracomunitario previa autorizzazione della Banca d'Italia. 
  3. Gli enti creditizi comunitari possono stabilire  succursali  nel
territorio della Repubblica. Il primo insediamento  e'  preceduto  da
una  comunicazione  alla  Banca  d'Italia  da  parte   dell'autorita'
competente  dello  Stato  di  appartenenza;  la   succursale   inizia
l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e
la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se  del
caso, all'autorita' competente dello  Stato  comunitario  e  all'ente
creditizio  le  condizioni  alle  quali,  per  motivi  di   interesse
generale, e' subordinato l'esercizio dell'attivita' della succursale. 
  4. Gli enti creditizi extracomunitari gia' operanti nel  territorio
della  Repubblica  con  una  succursale   possono   stabilire   altre
succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. 
  5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto  l'esercizio  di
attivita' di intermediazione mobiliare, da' notizia alla CONSOB delle
comunicazioni ricevute ai  sensi  del  comma  3  e  dell'apertura  di
succursali all'estero da parte di enti creditizi nazionali.