Art. 13. Succursali di enti creditizi 1. Gli enti creditizi nazionali possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia puo' vietare lo stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale degli enti. Gli enti creditizi si attengono alle procedure indicate nelle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. 2. Gli enti creditizi nazionali possono stabilire succursali in uno Stato extracomunitario previa autorizzazione della Banca d'Italia. 3. Gli enti creditizi comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorita' competente dello Stato comunitario e all'ente creditizio le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, e' subordinato l'esercizio dell'attivita' della succursale. 4. Gli enti creditizi extracomunitari gia' operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. 5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare, da' notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte di enti creditizi nazionali.