Art. 15. 
        Societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento 
  1. Le disposizioni dell'art. 13, comma 1, e dell'art. 14, comma  1,
si applicano anche alle societa' finanziarie nazionali, sottoposte  a
forme di vigilanza prudenziale, che siano controllate da uno  o  piu'
enti creditizi nazionali, quando ricorrono  le  condizioni  stabilite
dalla Banca d'Italia  in  armonia  con  le  disposizioni  comunitarie
riguardanti il mutuo riconoscimento. 
  2. Le disposizioni dell'art. 13, comma 3, e dell'art. 14, comma  3,
si applicano, in armonia con le disposizioni comunitarie, anche  alle
societa' finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario  che
siano controllate da uno o piu' enti creditizi aventi sede legale nel
medesimo Stato. 
  3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto  l'esercizio  di
attivita' di  intermediazione  mobiliare,  comunica  alla  CONSOB  le
societa' finanziarie ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento ai
sensi dei commi 1 e 2.