Art. 15. Societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento 1. Le disposizioni dell'art. 13, comma 1, e dell'art. 14, comma 1, si applicano anche alle societa' finanziarie nazionali, sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, che siano controllate da uno o piu' enti creditizi nazionali, quando ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia in armonia con le disposizioni comunitarie riguardanti il mutuo riconoscimento. 2. Le disposizioni dell'art. 13, comma 3, e dell'art. 14, comma 3, si applicano, in armonia con le disposizioni comunitarie, anche alle societa' finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario che siano controllate da uno o piu' enti creditizi aventi sede legale nel medesimo Stato. 3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le societa' finanziarie ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.