Art. 16. 
            Partecipazioni al capitale di enti creditizi 
  1. L'art. 27 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' sostituito dal
seguente: 
  "Art. 27 (Partecipazioni al capitale di  enti  creditizi  ).  -  1.
L'acquisizione  a  qualsiasi  titolo  di  azioni  o  quote  di   enti
creditizi, da chiunque effettuata, anche per il tramite  di  societa'
controllate, di societa' fiduciarie  o  per  interposta  persona,  e'
preventivamente autorizzata dalla  Banca  d'Italia  quando  comporta,
tenuto conto anche delle azioni o quote gia' possedute, anche per  il
tramite  di  societa'  controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per
interposta persona, una partecipazione superiore al 5 per  cento  del
capitale dell'ente creditizio e, indipendentemente  da  tale  limite,
quando comporta il controllo dell'ente  creditizio.  L'autorizzazione
e' necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una  societa'
che detiene,  anche  per  il  tramite  di  societa'  controllate,  di
societa' fiduciarie  o  per  interposta  persona,  partecipazioni  al
capitale di un ente creditizio superiori al  suddetto  limite  o  che
comportano il controllo dell'ente stesso. 
  2. Ai fini del  presente  titolo  il  controllo  ricorre  nei  casi
previsti dall'art. 2359,  comma  1,  del  codice  civile,  anche  con
riferimento  a  soggetti  diversi  dalle  societa'  e  anche  se   la
partecipazione e' posseduta per il tramite di  societa'  controllate,
di societa' fiduciarie o per  interposta  persona.  Il  controllo  si
considera esistente, salvo prova contraria, in capo al soggetto  che,
in base ad accordi con altri  soci,  ha  il  diritto  di  nominare  o
revocare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone da  solo
della maggioranza  dei  voti  esercitabili  nell'assemblea  ordinaria
nonche' nelle ipotesi di  cui  all'art.  26,  comma  2,  del  decreto
legislativo 20  novembre  1990,  n.  356.  Ogni  accordo  che  regola
l'esercizio del voto in un ente creditizio ovvero in una societa' che
lo controlla deve  essere  comunicato  dai  partecipanti  alla  Banca
d'Italia entro cinque giorni dalla stipulazione. 
  3. Sono soggette ad autorizzazione le successive  variazioni  delle
partecipazioni che comportano, da  sole  o  unitamente  a  variazioni
precedenti, un aumento della partecipazione in misura superiore  alla
percentuale  del  capitale  dell'ente  creditizio  stabilita  in  via
generale dal CICR  oppure  che,  indipendentemente  da  tale  limite,
comportano il controllo dell'ente creditizio. 
  4. I soggetti che, anche attraverso societa' controllate,  svolgono
in misura rilevante attivita' di impresa in settori non  creditizi  o
finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire, anche per  il
tramite  di  societa'  controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per
interposta persona, azioni  o  quote  che  comportano,  unitamente  a
quelle gia' possedute, anche per il tramite di societa'  controllate,
di societa' fiduciarie o per interposta persona,  una  partecipazione
superiore al 15 per cento  del  capitale  di  un  ente  creditizio  o
comunque  l'assunzione  del  controllo  su  di  esso.  I  criteri  di
attuazione del presente comma sono stabiliti dal CICR. 
   5. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di
accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente,  in
capo ai soggetti indicati nel comma 4, una  rilevante  concentrazione
di  potere  per  la  nomina  o  la  revoca  della  maggioranza  degli
amministratori dell'ente creditizio, tale da pregiudicare la gestione
sana e prudente dell'ente stesso. 
  6. Quando il diritto di voto spetta  o  e'  attribuito  a  soggetto
diverso dal socio, la Banca  d'Italia,  in  conformita'  dei  criteri
fissati  dal  CICR,  determina  i  soggetti   tenuti   a   richiedere
l'autorizzazione. 
  7. Se alle operazioni indicate  al  comma  1  partecipano  soggetti
appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di
reciprocita', la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione
al Ministro del tesoro, su  proposta  del  quale  il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri puo' vietare l'autorizzazione.".