Art. 16. Partecipazioni al capitale di enti creditizi 1. L'art. 27 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' sostituito dal seguente: "Art. 27 (Partecipazioni al capitale di enti creditizi ). - 1. L'acquisizione a qualsiasi titolo di azioni o quote di enti creditizi, da chiunque effettuata, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, e' preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia quando comporta, tenuto conto anche delle azioni o quote gia' possedute, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale dell'ente creditizio e, indipendentemente da tale limite, quando comporta il controllo dell'ente creditizio. L'autorizzazione e' necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che detiene, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni al capitale di un ente creditizio superiori al suddetto limite o che comportano il controllo dell'ente stesso. 2. Ai fini del presente titolo il controllo ricorre nei casi previsti dall'art. 2359, comma 1, del codice civile, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa' e anche se la partecipazione e' posseduta per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Il controllo si considera esistente, salvo prova contraria, in capo al soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria nonche' nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto in un ente creditizio ovvero in una societa' che lo controlla deve essere comunicato dai partecipanti alla Banca d'Italia entro cinque giorni dalla stipulazione. 3. Sono soggette ad autorizzazione le successive variazioni delle partecipazioni che comportano, da sole o unitamente a variazioni precedenti, un aumento della partecipazione in misura superiore alla percentuale del capitale dell'ente creditizio stabilita in via generale dal CICR oppure che, indipendentemente da tale limite, comportano il controllo dell'ente creditizio. 4. I soggetti che, anche attraverso societa' controllate, svolgono in misura rilevante attivita' di impresa in settori non creditizi o finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote che comportano, unitamente a quelle gia' possedute, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione superiore al 15 per cento del capitale di un ente creditizio o comunque l'assunzione del controllo su di esso. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti dal CICR. 5. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 4, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori dell'ente creditizio, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente dell'ente stesso. 6. Quando il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto diverso dal socio, la Banca d'Italia, in conformita' dei criteri fissati dal CICR, determina i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione. 7. Se alle operazioni indicate al comma 1 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocita', la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro del tesoro, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' vietare l'autorizzazione.".