Art. 17. 
                           Autorizzazioni 
  1. L'art. 28 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' sostituito dal
seguente: 
  "Art. 28 (Autorizzazioni). - 1. La Banca d'Italia,  in  conformita'
delle direttive del CICR, rilascia l'autorizzazione ove ricorrano  le
condizioni atte a garantire una gestione sana  e  prudente  dell'ente
creditizio.  L'autorizzazione  puo'  essere  sospesa  o  revocata  in
conformita' dei predetti criteri. 
  2.  La  Banca  d'Italia  stabilisce  termini  e  procedure  per  la
richiesta e il rilascio dell'autorizzazione. 
  3. Le deliberazioni del CICR e le istruzioni della  Banca  d'Italia
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.".