Art. 17. Autorizzazioni 1. L'art. 28 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' sostituito dal seguente: "Art. 28 (Autorizzazioni). - 1. La Banca d'Italia, in conformita' delle direttive del CICR, rilascia l'autorizzazione ove ricorrano le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio. L'autorizzazione puo' essere sospesa o revocata in conformita' dei predetti criteri. 2. La Banca d'Italia stabilisce termini e procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione. 3. Le deliberazioni del CICR e le istruzioni della Banca d'Italia sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.".