Art. 18. Sospensione del voto, obbligo di alienazione, sanzioni penali 1. L'art. 29 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' sostituito dal seguente: "Art. 29 (Sospensione del voto, obbligo di alienazione, sanzioni penali). - 1. In assenza dell'autorizzazione dell'art. 27, il diritto di voto inerente alle azioni o quote non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. 2. Le azioni o quote possedute da un soggetto indicato dal comma 4 dell'art. 27, che eccedono il 15 per cento del capitale dell'ente creditizio o ne comportano il controllo, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. In caso di inosservanza, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o delle quote. 3. L'omissione delle domande di autorizzazione e delle comunicazioni previste dall'art. 27, la falsita' del loro contenuto, la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.".