Art. 18. 
    Sospensione del voto, obbligo di alienazione, sanzioni penali 
  1. L'art. 29 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' sostituito dal
seguente: 
  "Art. 29 (Sospensione del voto, obbligo  di  alienazione,  sanzioni
penali). - 1. In assenza dell'autorizzazione dell'art. 27, il diritto
di voto inerente alle azioni o quote non puo' essere  esercitato.  In
caso  di  inosservanza,  la  deliberazione  e'  impugnabile  a  norma
dell'art. 2377 del codice civile  se  la  maggioranza  richiesta  non
sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni  o
quote. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia
entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero,  se  questa  e'
soggetta a iscrizione nel registro  delle  imprese,  entro  sei  mesi
dall'iscrizione. Le azioni o quote  per  le  quali  non  puo'  essere
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini  della  regolare
costituzione dell'assemblea. 
   2. Le azioni o quote possedute da un soggetto indicato dal comma 4
dell'art. 27, che eccedono il 15 per  cento  del  capitale  dell'ente
creditizio o ne comportano il controllo, devono essere alienate entro
i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. In caso di inosservanza, il
tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle
azioni o delle quote. 
  3.  L'omissione   delle   domande   di   autorizzazione   e   delle
comunicazioni previste dall'art. 27, la falsita' del loro  contenuto,
la violazione delle  disposizioni  dei  commi  1  e  2  del  presente
articolo, sono punite, salvo che  il  fatto  costituisca  reato  piu'
grave, con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda  da  lire
dieci milioni a lire cento milioni.".