Art. 19. 
                            Comunicazioni 
  1. L'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, modificato dall'art.
31 della legge 19 marzo  1990,  n.  55  e  dall'art.  4  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  9  -  1.  Chiunque,  anche  per  il  tramite   di   societa'
controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per  interposta   persona,
partecipa, in misura superiore  alla  percentuale  stabilita  in  via
generale dalla Banca d'Italia, in enti creditizi o  in  societa'  per
azioni che concedono  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  ne  da'
comunicazione ai medesimi enti e societa' e alla Banca  d'Italia.  Le
successive variazioni della partecipazione devono  essere  comunicate
quando superano la misura  stabilita  in  via  generale  dalla  Banca
d'Italia. 
  2. La Banca d'Italia determina  presupposti,  modalita'  e  termini
delle comunicazioni anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto
di voto spetta o e' attribuito  a  soggetto  diverso  dal  socio.  Le
istruzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
  3. Al fine di verificare l'osservanza  degli  obblighi  di  cui  al
comma 1, la Banca d'Italia puo' chiedere informazioni ai soggetti che
comunque partecipano all'operazione. 
  4. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia
stata omessa la comunicazione non puo' essere esercitato. In caso  di
inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art.  2377
del codice civile se  la  maggioranza  richiesta  non  sarebbe  stata
raggiunta senza  i  voti  inerenti  alle  predette  azioni  o  quote.
L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia  entro
sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta
a  iscrizione  nel   registro   delle   imprese,   entro   sei   mesi
dall'iscrizione. Le azioni o quote  per  le  quali  non  puo'  essere
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini  della  regolare
costituzione dell'assemblea. 
   5.  E'  salva  l'applicazione  degli  articoli  5,  5-bis,  5-ter,
5-quater, 5-quinquies e 5-sexies del decreto-legge 8 aprile 1974,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216,
e  successive  modificazioni  e  integrazioni,   in   aggiunta   alle
disposizioni dei commi che precedono del presente articolo.".