Art. 19. Comunicazioni 1. L'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, modificato dall'art. 31 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e' sostituito dal seguente: "Art. 9 - 1. Chiunque, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, partecipa, in misura superiore alla percentuale stabilita in via generale dalla Banca d'Italia, in enti creditizi o in societa' per azioni che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma ne da' comunicazione ai medesimi enti e societa' e alla Banca d'Italia. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate quando superano la misura stabilita in via generale dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia determina presupposti, modalita' e termini delle comunicazioni anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto diverso dal socio. Le istruzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Banca d'Italia puo' chiedere informazioni ai soggetti che comunque partecipano all'operazione. 4. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. 5. E' salva l'applicazione degli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo.".