Art. 2. 
                         Attivita' bancaria 
  1. La raccolta di risparmio  tra  il  pubblico  e  l'esercizio  del
credito costituiscono l'attivita' bancaria. 
  2. L'esercizio dell'attivita' bancaria e'  riservato  alle  imprese
autorizzate, denominate enti creditizi.