Art. 20. 
                   Poteri di vigilanza informativa 
  1. Gli enti creditizi inviano alla Banca d'Italia, con le modalita'
e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni  periodiche  nonche'
ogni altro dato e  documento  richiesto.  Essi  trasmettono  anche  i
bilanci  con  le  modalita'  e  nei  termini  stabiliti  dalla  Banca
d'Italia.