Art. 21 
                      Modificazioni statutarie 
  1. La Banca d'Italia accerta che  le  modificazioni  degli  statuti
degli enti creditizi non contrastino con una sana e prudente gestione
degli enti stessi. 
  2. Non si puo' dare corso  al  procedimento  per  l'iscrizione  nel
registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto al comma
1.