Art. 22. 
                  Poteri di vigilanza regolamentare 
  1. La Banca d'Italia, in  conformita'  delle  direttive  del  CICR,
impartisce agli  enti  creditizi  istruzioni  di  carattere  generale
aventi ad oggetto: 
    a) l'adeguatezza patrimoniale; 
    b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; 
    c) le partecipazioni detenibili; 
    d) l'organizzazione amministrativa  e  contabile  e  i  controlli
interni. 
  2. La Banca d'Italia puo': 
    a) convocare gli amministratori, i sindaci e  i  dirigenti  degli
enti creditizi per esaminare la situazione degli enti; 
    b) ordinare la convocazione degli organi  collegiali  degli  enti
creditizi, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di
determinate decisioni; 
    c)  procedere  direttamente  alla   convocazione   degli   organi
collegiali degli enti creditizi  quando  gli  organi  competenti  non
abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera precedente; 
    d)  adottare,  ove  la  situazione  lo  richieda,   provvedimenti
specifici nei confronti dei singoli enti creditizi per le materie in-
dicate al comma 1. 
  3. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina  in  materia,
restano fermi, nei confronti di tutti gli enti  creditizi,  i  poteri
che gli articoli 32, 33 e 35 della legge bancaria attribuiscono  alle
autorita' creditizie per finalita' politica monetaria. 
 
           Nota all'art. 22:
             -  Il  testo  degli  articoli  32,  33  e 35 della legge
          bancaria  (R.D.L.    n.  375/1936)  e',  rispettivamene  il
          seguente:
             "Art.   32.  -  Le  aziende  di  credito  soggette  alle
          disposizioni della presente legge dovranno  attenersi  alle
          istruzioni  che  l'ispettorato  comunichera'  conformemente
          alle deliberazioni del Comitato dei Ministri relativamente:
               a) alle forme tecniche dei bilanci e delle  situazioni
          periodiche  delle aziende sottoposte al suo controllo ed ai
          termini e modalita' per la formazione, la  pubblicazione  e
          l'invio all'ispettorato delle situazioni periodiche stesse;
               b)  al  limite  dei  tassi  attivi  e  passivi ed alle
          condizioni  delle  operazioni  di  deposito  e   di   conto
          corrente;
               c) alle provvigioni per i diversi servizi bancari;
               d)  alla  proporzione  fra le diverse categorie sia di
          investimenti considerate in rapporto alla  liquidita',  sia
          alle  diverse branche di attivita' economiche alle quali si
          riferiscono gli investimenti;
               e) alle percentuali minime degli utili  da  destinarsi
          alle  riserve, anche in maggior misura di quanto dispongano
          le leggi vigenti;
               f) al rapporto fra il patrimonio netto e le passivita'
          ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in
          eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso;
               g)  alla  rigorosa osservanza dell'obbligo cui debbono
          sottostare i  debitori  e  i  creditori  delle  aziende  di
          credito  di  far pervenire alle stesse in iscritto entro un
          termine stabilito le loro eventuali contestazioni in merito
          agli estratti di conto o posizioni di conto ad essi inviati
          con la tassativa conseguenza che, in  mancanza  di  reclamo
          specificato  entro  tale  termine,  il  conto si intendera'
          senz'altro riconosciuto esatto ed approvato;
               h)  alle  cautele  per  evitare  gli  aggravamenti  di
          rischio derivanti dal cumulo dei fidi.
             Restano  in ogni caso salve le disposizioni statutarie e
          di legge per le casse di risparmio che regolano la  materia
          di cui al presente articolo".
             Art.  33.  -  Il  Comitato  dei  Ministri ha facolta' di
          stabilire che determinate forme di impiego  debbano  essere
          preventivamente autorizzate dall'ispettorato.
             I  provvedimenti  di  cui  al  precedente ed al presente
          articolo  possono  essere  di  carattere  generale   ovvero
          particolari  a  categorie di aziende o a singole aziende, e
          possono essere sempre modificati, con  congruo  periodo  di
          preavviso".
             "Art.   35.  -  L'ispettorato  ha  anche  facolta',  nei
          confronti delle aziende sottoposte alla sua vigilanza:
               a) di ordinare la  convocazione  delle  assemblee  dei
          soci  e  degli  enti partecipanti, nonche' del consiglio di
          amministrazione  e  di  altri  organi  amministrativi,  per
          sottoporre  all'esame  i  provvedimenti ritenuti utili alle
          aziende e di provvedere direttamente  a  tali  convocazioni
          quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato;
               b) di ordinare l'esperimento delle procedure esecutive
          contro i debitori per i quali, a giudizio dell'ispettorato,
          l'azienda di credito sia incorsa in eccessivi ritardi;
               c)   di   fissare  modalita'  per  l'eliminazione,  la
          riduzione  o,  comunque,  la  sistemazione  di  immobilizzi
          riscontrati nella situazione delle aziende predette.
             L'ispettorato ha inoltre facolta':
               a)  di  disciplinare  il  rapporto  fra  il patrimonio
          sociale e gli investimenti di immobili e titoli azionari;
               b)  di  determinare  i   limiti   massimi   dei   fidi
          concedibili e di stabilire norme e termini per le riduzioni
          in caso di constatate eccedenze;
               c)  di emanare norme relative alle dichiarazioni che i
          richiedenti i fidi devono rilasciare sulle loro  condizioni
          patrimoniali  ed  economiche  perche' i fidi stessi vengano
          concessi;
               d) di esprimere il proprio parere in merito al ricorso
          che  l'azienda  intenda  presentare  al  tribunale  per  la
          convocazione   dei   creditori   al  fine  di  proporre  un
          concordato   preventivo.   Il   ricorso    e'    dichiarato
          inammissibile    dall'autorita'    giudiziaria,    se   non
          accompaganto  dal  suddetto   parere   o   dalla   semplice
          dichiarazione  di  questo che nulla osta alla presentazione
          del ricorso".