Art. 23. 
                    Poteri di vigilanza ispettiva 
  1. La Banca d'Italia effettua ispezioni presso gli enti creditizi e
richiede ad essi l'esibizione degli atti e dei documenti che  ritenga
necessari a tale scopo. 
  2. La Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita'  competenti  di
uno  Stato  comunitario  che  esse  effettuino  accertamenti   presso
succursali di enti creditizi nazionali stabilite  nel  territorio  di
detto Stato ovvero concordare altre modalita' delle verifiche. 
  3. Le autorita' competenti di  uno  Stato  comunitario,  dopo  aver
informato la  Banca  d'Italia,  possono  ispezionare,  anche  tramite
persone da esse incaricate, le succursali, stabilite  nel  territorio
della Repubblica, di enti creditizi dalle stesse autorizzati.  Se  le
autorita' competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca
d'Italia  puo'  procedere  direttamente  agli   accertamenti   ovvero
concordare altre modalita' delle verifiche. 
  4. A condizione di reciprocita', la Banca d'Italia puo'  concordare
con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari modalita' per
l'ispezione di succursali di enti creditizi insediate nei  rispettivi
territori. 
  5. La Banca d'Italia da' notizia alla  CONSOB  delle  comunicazioni
ricevute ai sensi del comma 3.