Art. 25. 
                         Fusioni e scissioni 
  1. Fatta  salva  l'applicazione  delle  disposizioni  previste  dal
decreto legislativo 20 novembre  1990,  n.  356,  la  Banca  d'Italia
autorizza le fusioni e le scissioni alle quali  prendono  parte  enti
creditizi, quando non contrastino con  il  criterio  di  una  sana  e
prudente gestione. 
  2. Non si puo' dare corso  al  procedimento  per  l'iscrizione  nel
registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione se  non
consti l'autorizzazione indicata al comma 1. 
  3. Il termine previsto dall'art.  2503,  primo  comma,  del  codice
civile e' ridotto a quindici giorni.