Art. 25. Fusioni e scissioni 1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, la Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte enti creditizi, quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione. 2. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione se non consti l'autorizzazione indicata al comma 1. 3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile e' ridotto a quindici giorni.