Art. 26. 
                   Cessione di rapporti giuridici 
  1. La Banca d'Italia emana istruzioni per  la  cessione  agli  enti
creditizi di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici
individuabili in blocco. 
  2. L'ente creditizio cessionario da' notizia dell'avvenuta cessione
mediante pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana. La Banca  d'Italia  puo'  stabilire  forme  integrative  di
pubblicita'. 
  3. Nei confronti dei debitori ceduti gli  adempimenti  pubblicitari
previsti dal comma 2 producono gli effetti  indicati  dall'art.  1264
del codice civile. 
  4.  I  creditori  ceduti  hanno  facolta',  entro  tre  mesi  dagli
adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente
o  dal  cessionario  l'adempimento  delle  obbligazioni  oggetto   di
cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il  cessionario  risponde
in via esclusiva. 
  5. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere  dal
contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti  dal
comma 2 se sussiste  una  giusta  causa,  salvo  in  questo  caso  la
responsabilita' del cedente.