Art. 27. 
  Modificazioni alla disciplina dell'amministrazione straordinaria 
  1. L'espressione "sentito  il  Comitato  interministeriale  per  il
credito ed il risparmio"  dell'art.  57,  primo  comma,  della  legge
bancaria  e'  soppressa.  L'espressione  "organi  amministrativi   di
aziende di credito" dell'art. 57, primo comma,  e'  sostituita  dalla
seguente: "organi con funzioni  di  amministrazione  e  di  controllo
degli enti creditizi nazionali". Dopo il primo comma dell'art. 57  e'
aggiunto il seguente comma: "La proposta della Banca  d'Italia  e  il
provvedimento  del  Ministro  del   tesoro   sono   comunicati   agli
interessati all'atto dell'insediamento  degli  organi  straordinari".
Nel secondo comma dell'art.  57  dopo  la  parola  "pubblicato"  sono
inserite le seguenti: "per estratto". 
  2. Dopo il settimo comma  dell'art.  58  e'  inserito  il  seguente
comma: 
  "Anche oltre il termine semestrale di  cui  al  settimo  comma,  la
Banca d'Italia puo' disporre brevi proroghe  tecniche,  comunque  non
superiori a due mesi, per  gli  adempimenti  connessi  alla  chiusura
della procedura quando le  relative  modalita'  di  esecuzione  siano
state gia' approvate dalla Banca d'Italia.". 
  3. L'art. 59 e' sostituito dal seguente: 
  "Per effetto del provvedimento previsto dall'art. 57, sono  sospese
le funzioni delle assemblee dei soci e dei partecipanti,  nonche'  di
ogni  altro  organo  dell'ente  creditizio,  salvo  quanto   disposto
dall'art. 57, primo comma. 
  I   commissari,   qualora   lo   ritengano    necessario,    previa
autorizzazione della Banca d'Italia, possono convocare le assemblee e
gli altri organi sospesi, stabilendo in via  esclusiva  l'ordine  del
giorno. 
  Il comitato di sorveglianza sostituisce  in  tutte  le  funzioni  i
disciolti organi di controllo.". 
  4. Il primo comma dell'art. 60 e' sostituito dal seguente: 
  "I commissari straordinari prendono in consegna  l'ente  creditizio
dagli  organi  amministrativi  disciolti,  previo  sommario  processo
verbale corredato da una situazione contabile.". 
  5. Dopo il primo comma dell'art. 61 sono inseriti i seguenti: 
  "I commissari provvedono ad accertare la  situazione  aziendale,  a
rimuovere  le  irregolarita'  e  a  promuovere  le  soluzioni   utili
nell'interesse dei depositanti, in conformita' delle direttive  della
Banca d'Italia. 
  Quando il  bilancio  relativo  all'esercizio  chiuso  anteriormente
all'inizio   dell'amministrazione   straordinaria   non   sia   stato
approvato, i commissari provvedono al deposito, in  sostituzione  del
bilancio, di una situazione patrimoniale e  di  un  conto  economico,
corredati  da  una  relazione  propria  e  da  una  del  comitato  di
sorveglianza. E' comunque esclusa ogni distribuzione di  utili.".  Al
quarto comma dell'art. 61 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"E' fatta salva la  possibilita'  di  conferire  deleghe,  anche  per
categorie di operazioni, ad uno dei commissari.". 
  6. Al terzo comma dell'art. 64 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "L'esercizio  cui  si  riferisce  il  bilancio  redatto  dai
commissari costituisce un unico periodo d'imposta.".