Art. 27. Modificazioni alla disciplina dell'amministrazione straordinaria 1. L'espressione "sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio" dell'art. 57, primo comma, della legge bancaria e' soppressa. L'espressione "organi amministrativi di aziende di credito" dell'art. 57, primo comma, e' sostituita dalla seguente: "organi con funzioni di amministrazione e di controllo degli enti creditizi nazionali". Dopo il primo comma dell'art. 57 e' aggiunto il seguente comma: "La proposta della Banca d'Italia e il provvedimento del Ministro del tesoro sono comunicati agli interessati all'atto dell'insediamento degli organi straordinari". Nel secondo comma dell'art. 57 dopo la parola "pubblicato" sono inserite le seguenti: "per estratto". 2. Dopo il settimo comma dell'art. 58 e' inserito il seguente comma: "Anche oltre il termine semestrale di cui al settimo comma, la Banca d'Italia puo' disporre brevi proroghe tecniche, comunque non superiori a due mesi, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalita' di esecuzione siano state gia' approvate dalla Banca d'Italia.". 3. L'art. 59 e' sostituito dal seguente: "Per effetto del provvedimento previsto dall'art. 57, sono sospese le funzioni delle assemblee dei soci e dei partecipanti, nonche' di ogni altro organo dell'ente creditizio, salvo quanto disposto dall'art. 57, primo comma. I commissari, qualora lo ritengano necessario, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono convocare le assemblee e gli altri organi sospesi, stabilendo in via esclusiva l'ordine del giorno. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni i disciolti organi di controllo.". 4. Il primo comma dell'art. 60 e' sostituito dal seguente: "I commissari straordinari prendono in consegna l'ente creditizio dagli organi amministrativi disciolti, previo sommario processo verbale corredato da una situazione contabile.". 5. Dopo il primo comma dell'art. 61 sono inseriti i seguenti: "I commissari provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarita' e a promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti, in conformita' delle direttive della Banca d'Italia. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito, in sostituzione del bilancio, di una situazione patrimoniale e di un conto economico, corredati da una relazione propria e da una del comitato di sorveglianza. E' comunque esclusa ogni distribuzione di utili.". Al quarto comma dell'art. 61 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' fatta salva la possibilita' di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, ad uno dei commissari.". 6. Al terzo comma dell'art. 64 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d'imposta.".